Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29118 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29118 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINTONELLO LUCIO N. IL 13/05/1973
avverso la sentenza n. 1462/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

i

,.

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pintonello Lucio avverso la sentenza
emessa in data 8.1.2013 dalla Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma
di quella del G.u.p. del Tribunale di Padova in data 14.3.2012 con la quale il
predetto era stato riconosciuto colpevole, con attenuanti generiche, del delitto di
cui all’art. 73 commi 10 e 10 bis lett. a) e b) dPR 309/1990 (illecita detenzione di
74,91 gr. di cocaina e di 5 flaconi di metadone: fatto del 29.6.2011), riduceva la
pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa (pena

Deduce il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di
cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990 in considerazione del dichiarato
reperimento causale del panetto di cocaina e della rappresentata irrilevanza della
diversa tipologia dello stupefacente detenuto.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed
non consentita nella presente sede.
Invero, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi
normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa),
dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di ‘lieve entità; a fortiori quando lo stupefacente detenuto per
lo spaccio, come nel caso di specie, sia di plurime tipologie (Cass. pen. Sez. IV, n.
6732 del 22.12.2011, Rv. 251942; Sez. IV, n. 38879 del 29.9.2005, Rv. 232428).
E in un tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli
considerevole, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità
offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. IV,
21.11.2007, n. 47188; v. anche Sez. IV, 22.4.2007, n. 18357 e Sez. Un.
21.6.2000, n. 17).

base assunta di anni sei di reclusione ed C 27.000 di multa).

Nel caso di specie è stato considerato, al fine di escludere l’attenuante de qua, non
solo l’eloquente dato ponderale (gr. 74,91 di cocaina), ma anche la diversa
tipologia di stupefacenti detenuti (cocaina e metadone).
Peraltro il ricorrente pretende di introdurre quello che, secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli
elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato
in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri,
RV. 207944). Invero le censure mosse mirano ad una improponibile rivalutazione
della prova e si risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della

2

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impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di
completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ

deciso in Roma, il 23.4.2014

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Il Presidente

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

ORDINANZA

– Presidente –

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GENERALE
– Rel. Consigliere – NREGISTRO
14192/2013
– Consigliere – •
– Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINTONELLO LUCIO N. IL 13/05/1973
avverso la sentenza n. 1462/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Dott. ANDREA MONTAGNI

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 23/04/2014

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Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pintonello Lucio avverso la sentenza
emessa in data 8.1.2013 dalla Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma
di quella del G.u.p. del Tribunale di Padova in data 14.3.2012 con la quale il
predetto era stato riconosciuto colpevole, con attenuanti generiche, del delitto di
cui all’art. 73 commi 10 e 10 bis lett. a) e b) dPR 309/1990 (illecita detenzione di
74,91 gr. di cocaina e di 5 flaconi di metadone: fatto del 29.6.2011), riduceva la
pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa (pena

Deduce il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di
cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990 in considerazione del dichiarato
reperimento causale del panetto di cocaina e della rappresentata irrilevanza della
diversa tipologia dello stupefacente detenuto.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed
non consentita nella presente sede.
Invero, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi
normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa),
dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di ‘lieve entità; a fortiori quando lo stupefacente detenuto per
lo spaccio, come nel caso di specie, sia di plurime tipologie (Cass. pen. Sez. IV, n.
6732 del 22.12.2011, Rv. 251942; Sez. IV, n. 38879 del 29.9.2005, Rv. 232428).
E in un tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli
considerevole, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità
offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. IV,
21.11.2007, n. 47188; v. anche Sez. IV, 22.4.2007, n. 18357 e Sez. Un.
21.6.2000, n. 17).

base assunta di anni sei di reclusione ed C 27.000 di multa).

Nel caso di specie è stato considerato, al fine di escludere l’attenuante de qua, non
solo l’eloquente dato ponderale (gr. 74,91 di cocaina), ma anche la diversa
tipologia di stupefacenti detenuti (cocaina e metadone).
Peraltro il ricorrente pretende di introdurre quello che, secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli
elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato
in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri,
RV. 207944). Invero le censure mosse mirano ad una improponibile rivalutazione
della prova e si risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della

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impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di
completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ

deciso in Roma, il 23.4.2014

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

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