Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29118 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29118 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAJOR GJARVIS N. IL 23/06/1985
MARZARI’ GIOCONDA N. IL 27/06/1960
avverso la sentenza n. 2257/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civil Avv
Udit i difensor A

Data Udienza: 09/04/2013

che ha concluso per
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello
l’annullamento con rinvio;
Udito il Difensore, Avv. Gian Luigi Pieraccini che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso e in subordine si associa alla richiesta del PG;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

MAJOR GJARVIS
MARZARF GIOCONDA
1.1)-ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia
in data 22.12.2010 che, su ricorso del PG e in riforma dell’ assoluzione pronunciata dal
Tribunale di Venezia in data 22.12.2010, aveva affermata la loro penale responsabilità
in ordine al delitto ex artt.110,628,co.1,2,3. n.1 ; 61 n.5 CP per la rapina commessa ai
danni dell’anziana Sette Maria, alla quale, con violenza avevano sottratto la somma di
E 2.800 ed altri beni; fatti del 08.11.2007;
Il Difensore deduce :
2.0) MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza per violazione degli artt. 195 – 431 CPP relativamente alla
utilizzazione, ai fini della decisione, dei riconoscimenti fotografici compiuti dinanzi
alla PG dalla persona offesa Sette a carico di entrambi gli imputati, nonostante che tali
riconoscimenti non fossero utilizzabili, sia perché i relativi verbali erano stati acquisti
al fascicolo del dibattimento senza il consenso della difesa e, sia perché la Corte di
appello aveva ritenuto utilizzabili i predetti riconoscimenti perché confermati in
dibattimento dal teste di polizia giudiziaria Tosoni Remo, il quale aveva riferito che la
sig.ra Sette aveva proceduto ai detti riconoscimenti;
-i ricorrenti osservano che la persona offesa Sette Maria avrebbe dovuto essere sentita
sul punto e che, in mancanza, non potevano utilizzarsi le dichiarazioni rese “de relato”
dal teste Tosoni ;
2.2)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto
sufficienti le prove acquisite : -nonostante le incertezze segnalate dalla Difesa riguardo
alle dichiarazioni ed ai riconoscimenti operati dai testi: Antonio Ferrigno e Maria Sette;
-nonostante l’omessa assunzione delle prove decisive : della ricognizione di persona a
carico degli imputati e dell’esame della teste Dell’Innocenti Bianca Rosa, quest’ultima
poi sentita dal difensore ai sensi dell’art. 391 CPP; -nonostante la documentazione
clinica relativa all’immobilizzazione del braccio che aveva patito Major Gjaris e che
non gli avrebbe consentito di compiere la rapina;
2.3)-Infine, il ricorrente Major lamenta la pena eccessiva in violazione dei criteri
dell’art. 133 CP;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati .
1.a)-Va osservato che il documento relativo ai riconoscimenti fotografici può essere
acquisito ex art. 234 CPP, ma risolvendosi il documento in un verbale contenente
delle dichiarazioni , ne è preclusa la lettur ai sensi dell’art. 511 CPP se non dopo

1

RITENUTO IN FATTO

b)-nella specie, il verbale non poteva essere utilizzato posto che non si è proceduto
affatto all’esame della teste Sette che aveva proceduto a riconoscimenti;
-è noto che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia
giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto
utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del
libero convincimento del giudice; la certezza della prova non discende dal
riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità accordata alla
deposizione di chi si dica certo dell’individuazione. Cassazione penale, sez. V,
10/02/2009, n. 22612
c)-né poteva sostituirsi l’esame della teste con quello degli agenti di PG che avevano
redatto il verbale, posto lo specifico divieto dell’art. 514 CPP, sicché gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria non possono rendere testimonianza indiretta sulle
dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche in caso di mancata
verbalizzazione delle stesse, qualora la loro verbalizzazione sia prescritta dalla legge.
Cassazione penale, sez. VI, 17/03/2010, n. 13465
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata relativamente alla posizione
dell’imputato Major,, per le violazioni di legge sopra menzionate, con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello per nuovo giudizio.
2.a)-Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo alla ricorrente Marzarì, per le
stesse ragioni sopra esposte, non essendo sufficiente ai fini della prova la deposizione
del teste Ferrigno posto che il medesimo ha dichiarato di avere riconosciuto l’imputata
ma non sul luogo del delitto sicché la sua deposizione risulta priva del carattere della
decisività per difetto di univocità
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Venezia per nuovo giudizio
Così deliberato in Roma il 9 aprile 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

l’esame del dichiarante , essendo necessario procedere alla valutazione nel
contraddittorio del medesimo;

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