Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29117 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29117 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OMARA MILOUDI N. IL 01/01/1988
avverso la sentenza n. 2497/2011 GIP TRIBUNALE di PRATO, del
18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione, personalmente, Omara Miloudi avverso la sentenza emessa in data
42.0IF2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Prato che applicava al
predetto la pena concordata, per il ritenuto delitto di cui all’art. 73 5 0 comma dPR 309/1990,
di mesi due di reclusione ed C 2.000,00 di multa quale aumento per continuazione sulla pena
applicata al medesimo, con espulsione dallo Stato a pena espiata.
Si duole della mancata assoluzione proclamandosi estraneo ai fatti contestatigli nel presente
processo.

Il ricorso è inammissibile essendo basato su censure aspecifiche e non consentite in questa
sede.
A parte l’estrema genericità delle doglianze che non esprimono in alcun modo le concrete
ragioni poste a loro fondamento, non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione
della pena, rimettere in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e
non può, in particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito
nè recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena o mancata concessione di benefici non pattuiti a meno che si tratti di
statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da
escludere.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 23.4.2014

Considerato in diritto

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