Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29117 del 12/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29117 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASALI IVAN N. IL 18/12/1971
avverso l’ordinanza n. 2614/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 11/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 12/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna revocava la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art.
94 d.P.R. 309 del 1990 concessa a Casali Ivan in conseguenza delle ripetute
violazioni alla misura riscontrate nel tempo e alla sua denuncia per coltivazione
di marijuana.
motivazione e lamentando che il Tribunale di Sorveglianza non aveva preso in
considerazione ulteriori elementi di valutazione di carattere positivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, per
buona parte in fatto e quindi non consentiti in questa sede.
In effetti, il ricorrente non fa che contrapporre alla valutazione espressa dal
Tribunale di Sorveglianza sul fallimento della misura alternativa elementi di fatto
favorevoli al Casali, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della
motivazione – sicuramente esistente e niente affatto apparente – del
provvedimento impugnato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente
2. Ricorre per cassazione il difensore di Casali Ivan, deducendo vizio della