Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29117 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29117 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HU SUFANG N. IL 12/10/1981
avverso la sentenza n. 3929/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte ci e, l’Avv
Uditi difenso vv.

Data Udienza: 09/04/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello
l’annullamento senza rinvio;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

che ha chiesto

CONSIDERATO IN FATTO

1)Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
L’Aquila in data 14.12.2011 che, in parziale riforma della decisione di primo grado,
aveva escluso la responsabilità dell’imputata in ordine al delitto ex art. 474 CP , mentre
aveva confermato la condanna in ordine ai restanti reati ex artt. 517, 648 CP e art. il
D.Lvo 313/1991 , ed aveva rideterminato la pena in quella di mesi sei e gg. 20 di
reclusione ed e 150,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati.
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) e) c.p.p.
2)-Violazione di legge in relazione all’art.11 D.Lvo 313/1991 che, a seguito della
promulgazione del D.Lvo 54/2011 è stato depenalizzato in illecito amministrativo a
far data dal 20 luglio 2011, cioè in epoca anteriore all’emanazione della sentenza in
esame; la Corte di appello ne doveva tenere conto procedendo al proscioglimento ed
escludendo la relativa pena dal calcolo della continuazione;
3)-La sentenza in esame aveva comunque ritenuto erroneamente che il reato ex art.
1 1/comma 2 D.Lvo 313/1991 fungesse da reato presupposto per la ricettazione
ascritta al capo dimenticando che per l’art. 648 CP il reato presupposto deve essere
necessariamente un delitto mentre l’ipotesi di reato suddetta era una contravvenzione;
4)-La decisione andava censurata per avere omesso di motivare in relazione
all’elemento soggettivo del reato ex art. 517 CP atteso che mancava la prova in ordine
alla consapevolezza dell’imputata circa il tipo di merce trasportata a bordo del furgone
da lei condotto, non essendosi chiarito nemmeno se le scatole contenenti la merce erano
aperte o chiuse;
5)-Ugualmente da censurare la sentenza per omessa motivazione in ordine
all’elemento oggettivo del reato di ricettazione contestato.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6)-11 primo motivo è fondato atteso che la condotta di immissione in commercio di
giocattoli privi della marcatura Ce non è più prevista dalla legge come reato, per effetto
dell’abrogazione, ad opera dell’art. 33 dig. 54/2011. del reato previsto dall’art. 11,
comma 2, D.Igs. 313/91; pertanto l’immissione in commercio di giocattoli privi della
marcatura Ce, prima prevista come reato dall’abrogato dig. 27 settembre 1991 n. 313
(art. 4 ed 11), integra, a far data dal 20 luglio 2011, l’illecito amministrativo di cui
all’art. 31 comma 4 dig. 11 aprile 2011 n. 54, attuativo della direttiva 2009/48/Ce sulla
sicurezza dei giocattoli. ( Cassazione penale, sez. III, 10/01/2012, n. 8144 )
In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per
non essere più il fatto previsto dalla legge come reato.
7)-Risulta fondato anche il secondo motivo, atteso che erroneamente la Corte di
appello ha ritenuto che la contravvenzione ex art. 11 D.Lvo 313\1991 costituisse il
reato presupposto per l’integrazione del reato di ricettazione ex art. 648 CP,

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HU SUFANG

affermazione doppiamente erronea posto che il reato presupposto per l’integrazione del
reato ex art. 648 CP deve essere un delitto e non una contravvenzione, e posto che,
ormai, tale reato è depenalizzato.

9)-Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle
condanne ex artt. 11 D.L.0 313\1991 e 648 CP ;
gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della
pena in ordine agli altri fatti rientranti nella revisione ex art. 517 CP atteso che, per
alcuni dei prodotti in questione, il marchio CE risulta apposto e contraffatto , il che
rileva indipendentemente dalla depenalizzazione , relativa al diverso caso della
immissione in commercio di prodotti privi del marchio CE.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al delitto di ricettazione
perché il fatto non sussiste e relativamente all’imputazione ex art. 11 D.Lg . 313/199,
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; con rinvio alla Corte di
appello di Perugia per la rideterminazione della pena per i fatti rientranti nella
previsione di cui all’art. 517 CP
Così deliberato in Roma il 9 aprile 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico ntile

Il Presidente
Ciro P

8)-Al riguardo non può essere ritenuto come reato presupposto quello originariamente
contestato ex art. 474 CP posto che la stessa Corte di appello ha escluso la ricorrenza di
tale reato nella decisione impugnata.

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