Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29116 del 12/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29116 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARRANCA DOMENICO N. IL 02/04/1980
avverso l’ordinanza n. 1559/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 14/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 12/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia
rigettava il reclamo proposto da Barranca Domenico avverso quella del
Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in materia di liberazione anticipata.
Ricorre per cassazione Barranca Domenico, deducendo carenza di
motivazione e violazione di dlpido.
2eff,e,
–
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, al limite della
mancanza.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata,
limitando ad enunciare genericamente i vizi della stessa.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
2.