Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29116 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29116 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOPA DOMENICO N. IL 08/09/1976
avverso la sentenza n. 777/2005 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte ci e, ‘Avv
Udit i difenso

Data Udienza: 09/04/2013

che ha chiesto il rigetto
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello
del ricorso ;
Udito il Difensore Avv, Mario Santambrogio, che ha concluso chiedendo
raccoglimento dei motivi di ricorso.
Letti il ricorso ed i motivi proposti,
CONSIDERATO IN FATTO

1)Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio
Calabria in data 06.012012 confermativa della decisione di primo grado che aveva
condannato l’imputato in ordine al delitto ex art. 648 bis CP per riciclaggio compiuto
su un’autovettura Fiat Punto mediante alterazione del numero di telaio;
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
2)-Violazione di legge in relazione agli artt. 409/co.2 e I 78/co.1 CPP per avere
respinto l’eccezione di nullità avanzata dalla Difesa nei motivi di appello laddove
aveva dedotto che il Gip presso il Tribunale di Palmi, a seguito della richiesta di
archiviazione avanzata dal PM nell’ambito del presente procedimento, aveva
restituito gli atti al PM invitandolo a “precisare l’oggetto dell’archiviazione , essendovi
più materiale in sequestro ed emergendo la contraffazione” , il tutto in violazione
dell’art. 409 CPP che prevede solo la possibilità di procedere all’archiviazione ovvero a
fissare l’udienza camerale ; residuando la facoltà per il Gip di indicare al PM le
ulteriori indagini o a procedere alla “imputazione coatta” solo all’esito della predetta
udienza ;
-Il ricorrente lamenta che , invece, il Gip aveva restituito “de plano” gli atti al PM
sollecitando nuove indagini e deduce che la violazione dell’obbligo di procedere previa
camera di consiglio aveva determinato una nullità assoluta degli atti successivi,
pervenuti alla richiesta di rinvio a giudizio e decreto di fissazione dell’udienza
preliminare fondati sulle ulteriori indagini (nella specie : chiarimenti del Consulente di
ufficio) compiute dal PM su indebita sollecitazione del Gip , in aperta violazione dei
diritti di difesa.
3)-Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 405,406,407 co.3 CPP e
191 CPP per avere il PM proceduto ad atti di indagine oltre i termini previsti per le
indagini preliminari.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3)-Quanto al primo motivo va ricordato che questa Corte di Cassazione si è già
espressa nel senso che se: -è pur vero come sostiene il ricorrente che quando il g.i.p.
non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione deve necessariamente fissare
l’udienza camerale prevista dall’art. 409 c.p.p., comma 2 e gli atti non possono essere
restituiti de plano al P.M. con richiesta di formulazione dell’imputazione, -è pur vero
che ove tuttavia il g.i.p. adotti un provvedimento del genere, questo non è
autonomamente ricorribile per Cassazione neppure sotto il profilo dell’abnormità,
poiché il provvedimento rientra nei poteri tipici del g.i.p. e non determina alcuna
irrimediabile stasi processuale. ( Cassazione pe ale, sez. VI 09/11/2006 n. 40768)

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TOPA DOMENICO

Ne consegue l’inammissibilità dell’eccezione proposta nel giudizio condotto con il rito
abbreviato per il quale, come è noto, la richiesta di giudizio abbreviato costituisce un
negozio processuale abdicativo a seguito del quale possono essere fatte valere e
denunziate soltanto le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche, onde la richiesta,
normalmente, implica accettazione anche degli effetti degli atti propulsivi e introduttivi
del rito inficiati da nullità intermedie e opera rispetto a esse un effetto sanante ai sensi
dell’art. 183 c,p.p. ( Cassazione penale. sez. I. 05/07/2011 n. 34686)
Il principio sopra esposto evidenzia l’inammissibilità anche delle eccezioni relative agli
atti propulsivi che si assume indebitamente compiuti dal Gip , precluse dalla scelta del
rito, alla pari delle eccezioni solevate con il secondo motivo di ricorso, atteso che la
scelta del giudizio abbreviato preclude all’imputato la possibilità di eccepire
l’inutilizzabilità degli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle
indagini preliminari. ( Cassazione penale, sez. VI. 19/12/2011, n. 12085 )
Motivi di ricorso sono pertanto da rigettare, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al
pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma li 9 aprile 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presidente
Do, Ciro P
,
q_..)

Tanto premesso deve rilevarsi che la nullità lamentata dal ricorrente ha natura relativa e
non assoluta, poiché il provvedimento così emesso dal Gip lascia intatta la facoltà
dell’interessato di dispiegare ogni difesa in sede di udienza preliminare e di opporsi in
quella sede all’emissione del decreto che dispone il giudizio. (vedi sopra citata :
Cassazione penale, sez. VI. 09/11/2006, n, 40768)

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