Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29115 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29115 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POTENTE GIANCARLO N. IL 03/07/1958
avverso la sentenza n. 1433/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 24/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ e, l’Avv
Udit i difensor Av

Data Udienza: 09/04/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello
l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

che ha chiesto

CONSIDERATO IN FATTO

OPropone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
L’Aquila in data 24.06.2011 che, aveva riformato la decisione di primo grado solo
riguardo alla pena, ridotta ad anni due di reclusione ed e 2.000 di multa, ma aveva
confermato la sentenza impugnata in punto di responsabilità in ordine al delitto ex art.
648 CP per avere ricettato un autoveicolo di provenienza furtiva;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
2)-Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 431 CPP per avere ammesso la
produzione documentale della denuncia di furto dell’autovettura a suo tempo proposta
dalla Avallone Enrichetta;
3)-Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 507 CPP per avere consentito al
PM di avanzare l’ammissione testi ai sensi dell’art. 507 CPP provvedendo poi
all’ammissione del teste Bevilacqua Daniele, procedendo così ad un intervento
sostitutivo in favore del PM che aveva omesso di presentare una sua lista testi;
4)-Illogicità della motivazione e travisamento del fatto per avere ritenuto l’attendibilità
del teste Bevilacqua che, avendo provveduto alla immatricolazione dell’autovettura,
aveva interesse ad autoscagionarsi .
5)-Deduce l’assenza della prova sull’elemento soggettivo del reato ascritto.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3)-1 motivi proposti non sono manifestamente infondati, con riguardo soprattutto alla
produzione documentale ed alla ammissione del teste in assenza di lista testi da parte
del PM;
tuttavia non è possibile procedere all’ulteriore esame di tali motivi di ricorso stante
l’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione per prescrizione perché, pur
tenendo conto dei periodi di sospensione indicati in sentenza, si deve far risalire la
data di consumazione del reato ad epoca immediatamente successiva al reato
presupposto di furto del 23.01.2001 , in forza del principio per il quale, il momento
consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell’accertamento
del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell’immediata
prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio
del “favor rei”. Cassazione penale. sez. II. 20/01/2010. n. 5132
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deliberato in RomaX9 aprile 2013

POTENTE GIANCARLO

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