Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29114 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29114 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO DANIELE N. IL 11/08/1993
avverso la sentenza n. 1588/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
19/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

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Fatto e diritto

RUSSO Daniele ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe ex art. 444 c.p.p., per il
reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, che ha ravvisato l’ipotesi di cui al
comma 5 dello stesso articolo, con riferimento ad una fattispecie di detenzione illecita di
sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish, ed ha applicato la pena di mesi 8 di

Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la carenza di prove di responsabilità e la
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.

La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006,
Cassata).

Va verificata peraltro l’applicabilità del novum normativo.

Sul punto, merita ricordare le regole già dettate da questa Corte per le diverse situazioni.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha comportato il
ritorno alla disciplina sanzionatoria prevista nell’articolo 73, commi 1 e 4, del dpr 9
ottobre 1990 n. 309, e dell’approvazione del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146,
convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che, a sua volta, ha trasformato in reato

reclusione ed euro 2.000,00 di multa ( fatto del 18.1.2013).

autonomo il fatto di “lieve entità” di cui al comma 5 dell’articolo 73, intervenendo sulla
relativa disciplina sanzionatoria, la questione della norma più favorevole applicabile ai
fatti commessi nella vigenza della legge n 49 del 2006, su cui è intervenuta la
declaratoria di incostituzionalità [ossia per i fatti commessi dal 28 febbraio 2006 al 24
dicembre 2013], va risolta, infatti, di volta in volta, distinguendo tra diverse situazioni.

Pertanto, quanto ai fatti “non lievi”, trova applicazione la legge n. 49 del 2006 ove si
tratti di droga pesante, in quanto la norma dichiarata incostituzionale ( ossia l’art. 73,
comma 1, nella formulazione della predetta legge cd. Fini-Giovanardi) prevede una pena
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( da 6 a 20 anni) inferiore nel minimo a quella ( da 8 a 20 anni) della precedente legge

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del 1990, cd. Iervolino Vassalli ed è, pertanto, più favorevole per l’imputato; nel caso di
droga leggera, trova applicazione, invece, l’articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del
1990, in quanto la pena prevista ( da 2 a 6 anni) è inferiore a quella ( da 6 a 20 anni)
prevista dalla legge Fini- Giovanardi del 2006 .

Quanto ai fatti “lievi”, ove trattasi di droga pesante [è il caso qui di interesse, in cui la
detenzione illecita è riferita anche alla cocaina], in ogni caso ( qualunque sia stato l’esito

favorevole la disciplina introdotta con il decreto legge n. 146 del 2013, che prevede una
pena da 1 a 5 anni ; ove si tratti di droga leggera, assume rilievo, invece, l’esito
dell’eventuale giudizio di comparazione di cui all’articolo 69 c.p., giacchè, ove questo
abbia visto assegnare prevalenza alla circostanza attenuante speciale, norma più
favorevole risulterà il comma 5 del dpr n. 309 del 1990, come introdotto dall’articolo 14
della legge n. 162 del 1990, che stabilisce la pena da 6 mesi a 4 anni ( la legge
Giovanardi- Fini, prevede la pena da 1 a 6 anni, il nuovo decreto legge da 1 a 5 anni);
ove, al contrario, il giudizio di bilanciamento abbia visto equivalente o subvalente la
circostanza del fatto lieve, risulterà più favorevole la norma introdotta dal decreto legge
n. 146 del 2013 [ Sezione IV, 28 febbraio 2014- 24 marzo 2014 n. 13903, Spampinato.]

Venendo alla situazione in esame, ritiene il Collegio che nella specie la pena base è stata
determinata nella misura d,17rtesi d+e€M -‘reclusione ed euro 4.500,00 di multa, cioè in
misura assai distante dal massimo edittale, onde può ritenersi che non rilevi il nuovo,
inferiore, limite massimo; né il reato risulta prescritto in base ai più favorevoli termini di
prescrizione collegati alla nuova qualificazione giuridica del reato.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di
sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

del giudizio di comparazione della circostanza attenuante speciale) risulta in ogni caso più

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