Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29114 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29114 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BETTIO IVANO N. IL 30/05/1956
avverso la sentenza n. 5276/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile ‘Avv
Uditi difensor Avv

Data Udienza: 09/04/2013

che ha chiesto il rigetto
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ridio
del ricorso ;
Udito il Difensore , Avv Martina Banchi, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

1)Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano
in data 14.12.2011 che aveva riformato la decisione di primo grado solo riguardo alla
pena, ridotta a mesi sette di reclusione, ed aveva confermato la sentenza impugnata
in punto di responsabilità in ordine al delitto ex art. 635 CP per avere deteriorato e
reso inservibile , mediante imbrattamento con vernice spray, una targa marmorea
toponomastica di proprietà del Comune di Milano;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
2)-Violazione di legge per avere ritenuto il reato ex art. 635 CP mentre nella specie
andava ravvisata l’ipotesi ex art. 639 CP atteso che la condotta del ricorrente era stata di
mero imbrattamento; mancava una immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi
sul bene deteriorato, che poteva essere riportato nello stato originale mediante azione di
pulitura;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3)-1 motivi di ricorso articolati collidono con i principi elaborati dalla Giurisprudenza
di legittimità che ha affermato come il reato di deturpamento e imbrattamento di cose
altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, sicché è configurabile ove il
bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto
o in parte inservibile. ( Cassazione penale, sez. Il, 26/03/2010 n. 24739 )
4)-La corte territoriale si è uniformata a tale principio avendo ritenuto il
danneggiamento posto che l’azione era stata connotata dall’uso di una vernice coprente
che impediva la funzione per la quale la targa era stata esposta.
5)-Tale motivazione, nella parte in cui si sostanzia in un accertamento in punto di fatto,
non è sindacabile in questa sede per assenza di illogicità manifesta, trattandosi di
valutazione che la Corte del merito fonda sull’accertamento operato dal carabiniere
Cefalù, sentito quale teste nel giudizio;
-la sentenza è ineccepibile anche nella parte in cui espone il principio di diritto, in
quanto risulta conforme al principio per il quale , il delitto di danneggiamento si
differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione
del carattere irreversibile dagli effetti dell’azione dannosa ma per la diversa tipologia
dell’alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l’uso delle cose, rendendo
necessario un intervento ripristinatotio, connota il delitto di danneggiamento,
( Cassazione penale. sez. IL 02/1212008. n, 2768) sicchè risultano del tutto infondati í
motivi proposti in ordine alla possibilità d
della targa.
,

BETTIO IVANO

7)-Segue il rigetto del ricorso, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deliberato il 9 aprile 2013
Il Consigliere Estensore
Dott, Domenico Ge le

6)-Va ricordato che il reato ex art. 639 CP ha natura residuale rispetto a quello
previsto dall’art. 635 CP e riguarda il caso in cui la cosa venga imbrattata in parte
oppure in modo da non comprometterne la funzionalità, come ad esempio nel caso di
versamento di vernice su un grosso muro, tale da non pregiudicare la funzione statica
del bene ;
se, invece, l’azione pregiudica la funzionalità della cosa , in modo da renderla
inservibile -anche se non in maniera permanente- all’uso cui era destinata, si resta
fuori dell’ipotesi dell’imbrattamento e si configura il reato di danneggiamento che,
datti, sanziona non solo chi “distrugge” il bene ma anche chi rende “inservibile” la
cosa in tutto o in parte .

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