Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29113 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29113 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO FRANCESCO N. IL 06/10/1974
avverso l’ordinanza n. 1122/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia
dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Sannino Francesco avverso
quella del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in materia di liberazione
anticipata.

2. Ricorre per cassazione Sannino Francesco con dichiarazione resa ai sensi

contestualmente nominato.
Tali motivi non sono stati presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto privo dell’indicazione dei motivi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

I Consigliere estensore

Il Presidente

dell’art. 123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al difensore

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