Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29112 del 12/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29112 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCHIULLO BRUNO FRANCESCO N. IL 03/03/1969
avverso l’ordinanza n. 2673/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 11/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 12/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna dichiarava non luogo a provvedere sulla proposta di revoca della
detenzione domiciliare provvisoria “a termine” nei confronti di Cacchiullo Bruno
Francesco, rilevando che il Magistrato di Sorveglianza aveva già sospeso in via
immediata la misura alternativa in ragione delle numerose violazioni e che lo
stesso Tribunale, con precedente ordinanza del 26/5/2015, aveva rigettato la
domiciliare.
2.
Ricorre per cassazione Cacchiullo Bruno Francesco, sottolineando la
gravità delle proprie condizioni di salute e negando di avere commesso alcunché
di negativo durante il periodo di applicazione provvisoria della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e non
consentiti nel presente giudizio.
In effetti, il ricorrente evidenzia circostanze di fatto relative al proprio stato
di salute e al comportamento tenuto prima della revoca della misura provvisoria
e non affronta nemmeno la motivazione del provvedimento impugnato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016
I Consigliere estensore
DEPOSITA TA
domanda del Cacchiullo di differimento della pena nella forma della detenzione