Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29112 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29112 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARCIA SALVATORE N. IL 11/07/1967
avverso la sentenza n. 131/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del
22/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la part ‘vile, l’Avv
Uditi difens Avv.

Data Udienza: 09/04/2013

che ha concluso per
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello
l’annullamento con rinvio;
Udito il Difensore, Avv. Giuseppe Rago che ha concluso per raccoglimento del
ricorso, associandosi alla richiesta del PG;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

SCARCIA SALVATORE
1.1)-ricorre per cassazione, a mezzo del Difensore, avverso la sentenza della Corte di
appello di Potenza in data 22.12.2011 confermativa della decisione del Tribunale di
Matera del 17.11.2008 che lo aveva condannato per il reato ex art. 648 CP per
ricettazione di uno scooter marca Yamaha proveniente da furto commesso in Taranto ;
fatti avvenuti subito dopo il 04.01.1997;
Il Difensore deduce:
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° Co, lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza di appello per mancanza di motivazione sul motivo ,
formulato con motivi nuovi, relativo alla illegittimità dell’ordinanza di rigetto delle
richieste istruttorie formulate ex art. 507 CPP nel corso del giudizio di primo grado;
a)-in proposito il ricorrente lamenta la totale assenza di argomentazione da parte della
Corte di appello in violazione degli obblighi anche costituzionali di motivazione ,
di Castronovo Berardino e Bonavita
riguardo al contenuto delle deposizioni
Giambattista;
b)-la sentenza impugnata sarebbe da censurare per avere ritenuto provato che lo
scooter lasciato in custodia dall’imputato a tale Travascio sarebbe proprio quello poi
utilizzato per il tentavo di rapina compiuto ai danni di Mandarano Andrea, trascurando
la valenza probatoria della ritrattazione operata dal medesimo Travascio , del tutto
attendibile perché assistita da adeguata giustificazione;
-al riguardo sarebbe illogica la motivazione nella parte in cui ha ritenuto non credibile la
ritrattazione valorizzando le dichiarazioni rese dal Travascio nella fase iniziale delle
indagini;
-la Corte di appello avrebbe trascurato gli elementi da cui emergeva un certa attività di
condizionamento operata dai carabinieri di Policoro sul Travascio al momento delle
iniziali dichiarazioni ;
2.2)-Violazione di legge riguardo all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Travascio
ed acquisite al fascicolo del dibattimento in qualità di verbali costituenti corpo del
reato di favoreggiamento contestato al medesimo Travascio; a parere del ricorrente la
Corte di appello ha ritenuto utilizzabili tali verbali mediante il sistema della lettura ex
art. 511 CP trascurando di considerare che medesimi atti erano stati solo allegati dal
PM al fascicolo del dibattimento al fine di illustrare il capo di imputazione ascritto al
Travascio mentre nessun provvedimento formale di lettura era stato disposto dal
Tribunale;
2.3)-La sentenza sarebbe da censurare per avere violato il principio della adeguata e
logica motivazione e per avere altresì violato il principio dello “oltre ogni ragionevole
dubbio” ex art. 533 CPP;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1)-La sentenza impugnata ha basato l’affermazione di responsabilità dello Scarcia
sulle dichiarazioni rese dal Travascio assumendo che questi era imputato nello stesso
procedimento per il delitto di favoreggiamento ai sensi dell’art. 378 CP e che,
pertanto, quelle dichiarazioni costituivano corpo del reato e poteva darsene lettura ai
sensi dell’art. 511 CPP.
-Si tratta di un assunto errato posto che l’art. 511/c.2 CPP consente la lettura degli atti
ma solo dopo avere escusso il dichiarante mentre , nella specie, il Travascio non era
stato sentito in giudizio.
-11 verbale in questione non era perciò utilizzabile ai fini della prova , con conseguente
carenza della prova in ordine alla circostanza che lo scooter in questione fosse proprio
quello usato per la rapina.
-Quelle dichiarazioni , pur se costituenti corpo del reato, potevano essere utilizzate
senza previo esame del dichiarante solo contro chi le aveva rese ma non contro terzi,
se non con il loro consenso ex art 513 CPP.
3.2)-La sentenza è incorsa in errore di diritto e violazione delle norme sopra indicate in
ordine alla utilizzabilità ed alla lettura dei verbali redatti nel corso delle indagini
preliminari e, attesa la valenza probatoria attribuita dalla Corte di appello al contenuto
dei verbali, risulta chiara anche la rilevanza del vizio in questione.
3.3)-Consegue l’annullamento della sentenza per violazione di legge con rinvio ad
altra sezione della medesima Corte territoriale per nuovo giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno.
Così deliberato in Roma, il 9 aprile 2013
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Il ricorso è fondato .

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