Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29111 del 12/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29111 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTALUCCI ALCE° N. IL 06/04/1957
avverso l’ordinanza n. 131/2015 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
01/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Venezia, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di Bartalucci Alceo,
condannato all’ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Verona irrevocabile
il 22/6/1999, di commutazione della pena in quella di anni 30 di reclusione: il
Giudice rilevava che il condannato non era stato ammesso al rito abbreviato.

insistendo per l’applicazione retroattiva della normativa che aveva introdotto la
possibilità di accedere al rito abbreviato per i reati per i quali è prevista la pena
dell’ergastolo e, di conseguenza, chiedendo di beneficiare degli effetti della
sentenza “Scoppola”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Come chiarito nell’ordinanza impugnata, a seguito della sentenza della
Grande Channbre della Corte europea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17
settembre 2009 (Scoppola contro Italia), la conversione della pena dell’ergastolo
in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso in cui
l’imputato sia stato ammesso al giudizio abbreviato tra il 2 gennaio ed il 24
novembre 2000 e cioè nella vigenza dell’art. 30, comma primo, lett. b, L. 479 del
1999 (da ultimo, Sez. 1, n. 4008 del 10/01/2014 – dep. 29/01/2014, Ganci, Rv.
258272).

Il ricorrente non si trova in tale condizione, poiché la condanna è stata
pronunciata prima del 2000.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

2

2. Ricorre per cassazione Bartalucci Alceo, deducendo violazione di legge ed

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

I Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA