Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29110 del 04/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29110 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Gioacchino Barbera, quale difensore di
Gaudimonte Emanuele (n.1’08.02.1947), Crudele Ruggiero (n. il 17.06.1945),
Paolicelli Michele (n. il 20.03.1950) e Piazzolla Giuseppe (n. il 23.01.1948),
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, Il Sezione penale, in data
26/01/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano !esilio.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Nicola Lettieri,
il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 04/04/2013

Udito l’Avvocato Pasquale Nasca — in proprio quale difensore di fiducia delle
P.C. Seccia Savino, Morollo Nicoletta, Pistillo Saverio, Vitobello Tommaso,
De Corato Michele, Cooperativa Edilizia “Casa Due” s.r.l. e Cooperativa
edilizia “La Casa” s.r.l. e anche in sostituzione dell’Avvocato Sardella
Giuseppe quale difensore della P.C. Spadaro Tommaso — che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’Avvocato Gioacchino Barbera — difensore dei ricorrenti — il quale ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.
OSSERVA:
Con sentenza in data 17-6-2008 il Tribunale di Trani dichiarava
Gaudimonte Emanuele, Crudele Ruggiero, Paolicelli Michele, Piazzolla
Giuseppe e Azzariti Stella colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai
capi A), B) limitatamente agli episodi successivi al 17-6-1992 e con
esclusione degli episodi relativi all’assegnazione di box e fioriere-, C) e D) limitatamente agli episodi successivi al 17-12-1995 – e, riuniti tali reati (per il
Gaudimonte, il Crudele, il Paolicelli e il Piazzola) sotto il vincolo della
continuazione, ritenuto più grave il reato di concussione di cui al capo C),
riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante, condannava il Gaudimonte, il Crudele, il Paolicelli e il
Piazzolla alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei
danni in favore delle costituite parti civili, e l’Azzerai alla pena di anni tre di
reclusione, dichiarando tutti gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici
e i primi quattro in stato di interdizione legale per la durata della pena,
nonché incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata
di anni tre. Con la stessa sentenza veniva dichiarato il non doversi procedere
nei confronti dei primi quattro prevenuti in ordine ad altri reati, perché estinti
per prescrizione o per difetto di querela, e veniva pronunciata la loro
assoluzione nel merito in relazione ad ulteriori imputazioni.
A seguito di gravame degli imputati, con sentenza in data 2-12-2009 la
Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado,
dichiarava non doversi procedere nei confronti del Gaudimonte, del Crudele,
del Paolicelli e del Piazzolla in ordine al reato sub A) e a quello sub B),
2

limitatamente agli episodi commessi in epoca antecedente al 9-7-1994,
nonché in ordine al reato sub C), limitatamente agli episodi commessi in
epoca antecedente al 9-1-1997, perché estinti per intervenuta prescrizione;
rideterminava la pena nei confronti dei predetti imputati, per le residue
imputazioni, in anni cinque di reclusione ciascuno, confermando le pene
accessorie; previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla
contestatole al capo D) in anni due di reclusione, revocando nei confronti
della stessa imputata la pena accessoria e concedendo i doppi benefici di
legge. Confermò nel resto l’impugnata sentenza.
Ricorsero per Cassazione gli imputati. Con sentenza del 02.07.2010 n.
31422 la Sesta Sezione di questa Suprema Corte annullò la sentenza
impugnata relativamente alle concussioni dei capi B) e C) commesse fino al
2-3-1995 e ai peculati del capo D) commessi fino al 2-9-1997, perché i reati
erano estinti per prescrizione, e rinviò ad altra Sezione della Corte di Appello
di Bari per la rideterminazione della pena. Annullò la sentenza impugnata nei
confronti di Paolicelli Michele e Stella Azzariti relativamente al peculato
concernente le somme corrisposte da Salvatore Di Blasio di cui al capo D), e
rinviò ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio.
Rigettò nel resto i ricorsi.
La Corte di appello di Bari — in sede di rinvio — con sentenza del
26.01.2012 rideterminò la pena nei confronti di Gaudimonte Emanuele,
Crudele Ruggiero, Paolicelli Michele e Piazzolla Savino in ordine ai reati
residui tra cui le concussioni dei capi B) e C) commesse dal 02.03.1995 e i
peculati di cui al capo D, commessi dopo il 02.09.1997 ad eccezione del
peculato concernente le somme versate da Di Blasio Salvatore (perché per
tale reato il Paolioelli e la Azzariti Stella sono stati assolti perché il fatto non
sussiste) in quella pari ad anni 4 e mesi 8 di reclusione quanto a Gaudimonte
Emanuele, Crudele Ruggiero e Piazzolla Savino e in quella pari ad anni 4 e
mesi 7 quanto a Paolicelli Michele.
Ricorre per Cassazione il difensore di Gaudimonte Emanuele, Crudele
Ruggiero, Piazzolla Savino e Paolicelli Michele rilevando che la Corte di
appello non ha accertato se dopo la statuizione di questa Corte vi fossero
ancora dei reati non prescritti e solo in caso positivo doveva,

contestata aggravante, rideterminava la pena inflitta all’Azzariti per il reato

conseguentemente, rideterminare la pena. Ciò non è stato fatto e quindi si
configura l’omissione di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
Aggiunge il difensore che se, poi, si ritenesse che l’analisi doveva riguardare
non i tre reati nella loro interezza, ma i singoli episodi relativi ai reati di
concussione dei capi B) e C) commessi dopo il 2-3-1995 e i singoli episodi
relativi ai reati di peculato del capo D) commessi dopo il 2-9-1997 ebbene è
stato effettuato. Sottolinea, poi, che dalla motivazione non emergono i criteri
seguiti per ritenere equa la pena e non si comprende in base a quali criteri
sia stata effettuato l’aumento per la continuazione. In particolare evidenzia
che la sentenza cassata aveva stabilito per la continuazione del reato di cui
al capo B) 20 giorni di aumento per ciascuno degli episodi di concussione;
poiché ora è necessario prendere in considerazione solo gli episodi
commessi dopo il 02.03.1995 gli episodi scendono da 12 a 5 e quindi la
continuazione scende dai 240 giorni (8 mesi) a 100 giorni (3 mesi). Anche
per il reato di peculato (capo D) il difensore ricorda che la continuazione nella
sentenza cassata era stata determinata in 3 mesi, ma nella sentenza
impugnata non si comprende se i 3 mesi di continuazione per il peculato
sono rimasti oppure no (l’unico elemento, non chiarificatore, è che Paolicelli —
assolto per un episodio di peculato – ha avuto una mese in meno di
continuazione rispetto agli altri imputati). Tutto quanto sopra esposto vale
anche per la concussione di cui al capo C) per il quale nella sentenza
cassata non si era operato alcun aumento per la continuazione.
In data 15.03.2013 il difensore dei ricorrenti presenta una memoria con
la quale in primo luogo corregge alcuni errori materiali contenuti nel suo
ricorso e, poi, approfondisce i temi già sopra esposti.
motivi della decisione
Si deve, preliminarmente, rilevare la correttezza di quanto osservato
dalla Corte di appello – a pagina 12 della sentenza impugnata — in relazione
all’impossibilità di applicare al caso di specie — ex art. 624, I comma, c.p.p. —
cause estintive dei reati sopravvenute alla decisione di annullamento parziale
operato con la sentenza del 02.07.2010 n. 31422 della Sesta Sezione penale

facile rilevare dalla lettura della sentenza che anche tale accertamento non è

di questa Suprema Corte. Infatti, qualora venga rimessa dalla Corte di
Cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla
determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi
sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la
definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause
estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, Sentenza n. 4904
del 26/03/1997 Ud. dep. 23/05/1997 – Rv. 207640). Questa Corte – anche

recentemente – ha ribadito che, in caso di annullamento parziale della
sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al
riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, il
giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità
impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento (Sez. 2, Sentenza n. 8039 del
09/02/2010 Ud. – dep. 01/03/2010 – Rv. 246806; si veda anche Sez. 5,
Sentenza n. 17050 del 08/02/2013 Ud. dep. 12/04/2013 – Rv. 255092).
Tanto premesso, si deve rilevare che il ricorso è fondato. Invero la
Corte di appello in forza di quanto deciso da questa Suprema Corte – che
annullò la sentenza impugnata relativamente alle concussioni dei capi B) e
C) commesse fino al 2-3-1995 e ai peculati del capo D) commessi fino al 2-91997, perché i reati erano estinti per prescrizione – doveva individuare quali
episodi erano rimasti dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione e,
poi, rideterminare la pena. Invece, la Corte di appello non solo non ha
individuato tutti i reati rimasti dopo tale dichiarazione di prescrizione, ma non
ha neppure specificato quale reato — tra i rimasti — è stato ritenuto il più grave
al fine di individuare la pena base (il Giudice di merito si limita a dire: “pena
base ex art. 317 c.p….”; si veda pagina 13 impugnata sentenza). La Corte
territoriale non ha neppure esplicitato quali criteri – di cui all’art. 133 del c.p. ha preso in considerazione per individuare la pena congrua e per
determinare gli aumenti ex art. 81 del c.p. nella misura adeguata al caso di
specie. Infine, in relazione alla continuazione la mancata specificazione dei
reati rimasti dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione impedisce di
comprendere quale sia stato l’aumento determinato per ogni singolo reato
rimasto e posto in continuazione.

5

Si deve, pertanto, annullare la sentenza impugnata, con riferimento alla
determinazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello
di Bari che dovrà provvedere anche in ordine alle spese sostenute dalle Parti
Civili in questo grado di giudizio.

Annulla la sentenza impugnata, con riferimento alla determinazione della
pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che
provvederà anche in ordine alle spese sostenute dalle Parti Civili in questo
grado di giudizio.

Così deliberato in camera di consiglio, il 04/04/2013.

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo
‘-eLr

Il Presidente
D ttor Franclianda ese

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA