Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2911 del 07/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2911 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MONNO NICOLA N. IL 01/07/1991
avverso la sentenza n. 3304/2011 TRIBUNALE di BARI, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 07/12/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Bari, con sentenza emessa il 10/01/2012, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti di Nicola Monno – imputato del reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la pena di
anni tre, mesi tre di reclusione ed C 20.000,00 di multa.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
come applicata in atti.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Nicola Monno
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 07 Dicembre 2012
Il Componente estensore
Il Pr
idente
legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla misura della pena,