Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29109 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29109 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSE MANUEL N. IL 15/03/1981
avverso la sentenza n. 300843/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
03/3/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

Fatto e diritto

DE ROSE MANUEL ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe ex articolo 444 c.p.p.,
con cui gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all’articolo 73 del dpr n.
309 del 1990, con riferimento a due episodi di cessione di sostanza ecstasy, in
continuazione con altra condanna, pari a mesi cinque di reclusione ed euro 900,00 di

Con il ricorso si duole della pena irrogatagli in continuazione.

La doglianza è inammissibile.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006,
Cassata).

La pena va soggiunto non è illegale, neppure a seguito del novum normativo di cui al
decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, laddove si è
intervenuti solo sul massimo edittale della pena detentiva ( da 1 a 5 anni e non più da 1 a
6 anni).

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di
sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

multa ( fatti risalenti al maggio 2009).

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