Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29109 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29109 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAOUM ABDEL MAJID N. IL 01/01/1972
avverso l’ordinanza n. 2671/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 02/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di

Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dall’Amministrazione penitenziaria
avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Firenze che aveva disposto, ai
sensi dell’art. 35 ter ord. pen., la riduzione di pena per giorni 33 nei confronti di
Naounn Abdelmajid, annullava detta riduzione e liquidava al detenuto la somma

2.

Ricorre per cassazione Naoum Abdelmajid, ribadendo di essere stato

detenuto dal 2010 al 2015 in condizioni tali da violare l’art. 3 della CEDU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.

Il ricorrente, infatti, si limita a ribadire la fondatezza della sua richiesta di
riduzione della pena, accolta dal Magistrato di Sorveglianza ma annullata in sede
di reclamo, senza confrontarsi né censurare specificamente la motivazione
adottata nell’ordinanza impugnata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

di euro 56 in relazione a sette giorni di detenzione.

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