Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29108 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29108 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA TORRE CARLO N. IL 11/10/1953
avverso l’ordinanza n. 23/2015 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 04/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di
Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione
proposta da La Torre Carlo avverso quella che aveva respinto l’istanza di
applicazione dell’indulto ai sensi della legge 241 del 2006.
La Torre è stato condannato per il delitto di strage aggravato dalla morte di
una persona; secondo la Corte territoriale, non era possibile frazionare la pena

omicidio ed applicare per essa l’indulto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Carlo La Torre, deducendo violazione
di legge.
La giurisprudenza di questa Corte era stata ignorata dal giudice
dell’esecuzione; per di più, in occasione della decisione sulla richiesta di
concessione di un permesso premio la decisione era stata opposta e la condanna
per omicidio era stata ritenuta valida per determinare la necessità di espiazione
di metà della pena.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, meramente
reiterativi di quelli proposti con l’opposizione ai quali la Corte territoriale ha già
dato adeguata risposta.

In effetti, questa Corte ha insegnato che nell’applicazione dell’indulto, è
illegittimo il frazionamento, all’interno dello stesso reato aggravato, della pena
complessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla
circostanza aggravante (Sez. 1, n. 20508 del 18/04/2013 – dep. 13/05/2013,
Vallelunga, Rv. 255948).

D’altro canto, il delitto di strage si realizza con il verificarsi del pericolo per
la pubblica incolumità, che ne costituisce l’evento, mentre la morte di una o più
persone è una circostanza aggravante, ed influisce esclusivamente sul
“quantum” di pena (Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991 – dep. 13/11/1991, Abel ed
altro, Rv. 188641).

2

inflitta per il reato aggravato per scorporare la parte imputabile al delitto di

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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