Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29107 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29107 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE IASIO GERARDO N. IL 25/06/1964
avverso la sentenza n. 2065/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

i

Fatto e diritto

DE IASIO GERARDO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole della violazione di cui all’articolo 73
del dpr n. 309/90 contestatagli, in concorso con altri, con riferimento a detenzione illecita
di cocaina, e ritenuta la già concessa circostanza attenuante di cui al comma 5 dello
stesso articolo, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di

Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che mira a riproporre acriticamente
considerazioni difensive a supporto di un preteso uso personale, che sono state smentite
in modo motivato, convergentemente, in primo e secondo grado.

In realtà, risulta finanche dalla motivazione della sentenza gravata che, in appello,
l’imputato ha ammesso le sue responsabilità, rinunciando ai motivi di merito: ciò che
configura ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso [cfr. articolo 591, comma 1,
lettera d), c.p.p.].

Va verificata peraltro l’applicabilità del novum normativo.

Sul punto, merita ricordare le regole già dettate da questa Corte per le diverse situazioni.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha comportato il
ritorno alla disciplina sanzionatoria prevista nell’articolo 73, commi 1 e 4, del dpr 9

multa ( fatti dell’8.10.2011).

ottobre 1990 n. 309, e dell’approvazione del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146,
convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che, a sua volta, ha trasformato in reato
autonomo il fatto di “lieve entità” di cui al comma 5 dell’articolo 73, intervenendo sulla
relativa disciplina sanzionatoria, la questione della norma più favorevole applicabile ai
fatti commessi nella vigenza della legge n 49 del 2006, su cui è intervenuta la
declaratoria di incostituzionalità [ossia per i fatti commessi dal 28 febbraio 2006 al 24
dicembre 2013], va risolta, infatti, di volta in volta, distinguendo tra diverse situazioni.

Pertanto, quanto ai fatti “non lievi”, trova applicazione la legge n. 49 del 2006 ove si
tratti di droga pesante, in quanto la norma dichiarata incostituzionale ( ossia l’art. 73,

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comma 1, nella formulazione della predetta legge cd. Fini-Giovanardi) prevede una pena
( da 6 a 20 anni) inferiore nel minimo a quella ( da 8 a 20 anni) della precedente legge
del 1990, cd. Iervolino Vassalli ed è , pertanto, più favorevole per l’imputato; nel caso di
droga leggera, trova applicazione, invece, l’articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del
1990, in quanto la pena prevista ( da 2 a 6 anni) è inferiore a quella ( da 6 a 20 anni)
prevista dalla legge Fini- Giovanardi del 2006 .

Quanto ai fatti “lievi”, ove trattasi di droga pesante [è il caso qui di interesse], in ogni

attenuante speciale) risulta in ogni caso più favorevole la disciplina introdotta con il
decreto legge n. 146 del 2013, che prevede una pena da 1 a 5 anni, più favorevole sia
della legge Fini- Giovanardi che della Iervolino Vassalli, che prevedono la pena da 1 a 6
anni; ove si tratti di droga leggera, assume rilievo, invece, l’esito dell’eventuale giudizio
di comparazione di cui all’articolo 69 c.p., giacchè, ove questo abbia visto assegnare
prevalenza alla circostanza attenuante speciale, norma più favorevole risulterà il comma
5 del dpr n. 309 del 1990, come introdotto dall’articolo 14 della legge n. 162 del 1990,
che stabilisce la pena da 6 mesi a 4 anni ( la legge Giovanardi- Fini, prevede la pena da 1
a 6 anni, il nuovo decreto legge da 1 a 5 anni); ove, al contrario, il giudizio di
bilanciamento abbia visto equivalente o subvalente la circostanza del fatto lieve, risulterà
più favorevole la norma introdotta dal decreto legge n. 146 del 2013 [ Sezione IV, 28
febbraio 2014- 24 marzo 2014 n. 13903, Spampinato.]

Venendo alla situazione in esame, ritiene il Collegio che nella specie la pena base è stata
determinata in misura distante dal massimo edittale, onde può ritenersi che non rilevi il
nuovo, inferiore, limite massimo; né il reato risulta prescritto in base ai più favorevoli
termini di prescrizione collegati alla nuova qualificazione giuridica del reato.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

caso ( qualunque sia stato l’esito del giudizio di comparazione della circostanza

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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