Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29105 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29105 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHOUB FATIHA N. IL 01/05/1959
avverso la sentenza n. 2032/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha
sostanzialmente confermato, rinnodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Choub Fatiha per i reati di falso materiale commesso da
privato e lesioni personali;

l’imputata, personalmente, denunciando una motivazione incongrua riguardo alla
valutazione delle emergenze istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo di doglianza
sulla responsabilità si sostanzia in una generica ed indebita riproposizione delle
contestazioni circa la valutazione delle emergenze istruttorie, che non è più
possibile rimettere in discussione avanti questa Corte di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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