Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29104 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29104 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CLIMACO VITO N. IL 28/04/1988
avverso la sentenza n. 97/2008 TRIB.SEZ.DIST. di BITONTO, del
02/10/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/04/2014
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Climaco Vito in ordine al reato di cui all’articolo
116, commi 1 e 13 del Codice della Strada, ha proposto appello
trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione
chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione in ordine
all’entità della pena irrogata ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto da difensore non abilitato a
difendere davanti alla Corte di Cassazione.
Il proposto motivo è comunque manifestamente infondato.
Si rileva infatti che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la mancata concessione
delle attenuanti generiche e l’entità della pena. E appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Bari chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto
di ncedere le circostanze attenuanti generiche e di irrogare la
pena indicata in dispositivo.
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500
a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi
di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
p
Q
M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
IgAWIleruk
Il Presidente
– 13 giugno 2000 ).