Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29104 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29104 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARAVAGLIA GIORGIO N. IL 04/06/1947
avverso la sentenza n. 1944/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Garavaglia Giorgio
per il reato di bancarotta semplice documentale;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando l’intervenuta prescrizione
del reato, una violazione di legge per la mancata notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, una motivazione incongrua circa il
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione della
sospensione condizionale della pena;
– che, infine, risulta pervenuta memoria nell’interesse del ricorrente con la
quale s’insiste per la declaratoria di prescrizione dell’ascritto reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo di
doglianza processuale, relativo all’articolo 415 bis cod.proc.pen., è stato
correttamente affrontato nell’impugnata sentenza con il riferimento alla pacifica
giurisprudenza di questa Corte circa il momento entro il quale possa essere
sollevata l’eccezione stessa;
– con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche e
della sospensione condizionale della pena, trattasi di doglianze che, per un verso,
passano del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto
dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna indicazione
circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta
concessione;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta, oltre l’impossibilità
di dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente all’impugnata
decisione, le conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in
assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche
l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo
fissare in euro mille;
P. T. M.
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

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