Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29102 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29102 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRI GIOVANNI N. IL 11/10/1941
NERI IVO N. IL 23/07/1951
avverso la sentenza 4134/20dCORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Osserva
Ricorrono per cassazione, i rispettivi difensori di fiducia di Neri Ivo e Torri Giovanni
avverso la sentenza emessa in data 5.10.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che, in
parziale riforma di quella in data 9.7.2004 del Tribunale di Ravenna che li aveva
riconosciuti colpevoli di vari e rispettivi reati di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (acquisto,
detenzione e cessione di eroina: fatti del 2000), riduceva la pena inflitta al Neri ad anni 4
e mesi 8 di reclusione ed C 14.000,00 di multa e quella inflitta al Torri ad anni 4 e mesi 4
di reclusione ed C 12.000,00 di multa.

erronei criteri ermeneutici con cui era stato conferito valore probatorio alle intercettazioni
telefoniche ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato. Nell’interesse del
Torri si rappresenta il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena.
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede.
Si rammenta che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia
criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si
sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di
esperienza utilizzate, come deve ritenersi abbiano fatto ineccepibilmente i giudici di
merito nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte (Cass. pen. Sez. VI, n. 17619 del
8.1.2008, Rv. 239724 e successive conformi). Per non dire che le argomentazioni addotte
si sostanziano in deduzioni di puro fatto tese a sovrapporre una propria ricostruzione
della vicenda rispetto a quella operata dai giudici di merito e, come tale, preclusa nella
presente sede di legittimità. Invero, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di
procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al
giudice del merito.
Infine, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la
enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’art. 133 cod. pen., come nel caso di specie in cui sono state anche ridotte
sensibilmente le pene inflitte, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale
valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione
dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del
19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Consegue l’inammissibilità dei ricorsi e, con essa, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 per ciascuno in
favore della cassa delle ammende.

2

Nell’interesse del Neri si deduce la violazione di legge in relazione all’utilizzazione di

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 23.4.2014

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