Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29102 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29102 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACQUA ANDREA N. IL 12/02/1966
avverso la sentenza n. 1829/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata ha

confermato la sentenza di primo grado con la quale Acqua Andrea era stato
condannato per furto aggravato (una motosega lasciata incustodita sul luogo
dove la parte offesa stava effettuando un disboscamento).

mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge in merito
all’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 625 n. 7 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Innanzitutto perchè, quanto alla sussistenza della contestata

aggravante, si chiede a questa Corte non una valutazione in merito a
considerazioni in punto di diritto bensì l’esame di circostanze di fatto
(esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti) che, da un lato, sono già state
acclarate dai Giudici del merito e, d’altra parte, non possono essere riesaminate
da questa Corte di legittimità.
Comunque, in tema di aggravante dell’esposizione alla pubblica fede il
concetto di “necessità” di cui all’articolo 625 n. 7 cod.pen. va inteso in senso
relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da
particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di
trascuratezza nella vigilanza; d’altra parte la “consuetudine” va intesa quale
pratica di fatto generale e costante ancorché non imposta da esigenza dalla
quale non possa prescindersi (vedi Cass. Sez. V 24 marzo 2005 n. 14978).
È stato, altresì, affermato che la ragione dell’aggravamento previsto dalla
suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale
a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per
un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessità” o per
“consuetudine” (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più
facilmente sottratte (vedi Cass. Sez. IV 07 novembre 2007 n. 5113).
Correttamente, pertanto, i Giudici del merito hanno ritenuto sussistente
tale circostanza nella fattispecie de qua in cui la “necessità” della esposizione
richiesta dalla norma deve essere intesa, non in senso assoluto (come
impossibilità della custodia da parte del titolare del bene), bensì relativo, cioè in

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

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rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le
proprie cose fuori dalla sua vigilanza e custodia.
3. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
Cassa delle Ammende.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

P.T.M.

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