Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29101 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29101 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALICE GAETANO parte offesa nel procedimento
c/
MOIRAGHI ELEONORA NICLA N. IL 12/01/1975
avverso l’ordinanza n. 11528/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
02/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza 2 dicembre 2014 il GIP presso il Tribunale di Roma ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Moiraghi Nicla
Eleonora per il reato di minacce in danno di Balice Gaetano.

offesa Balice, a mezzo del proprio procuratore, evidenziando numerosi vizi di
legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.

In diritto, l’articolo 409, comma 6 cod.proc.pen. prevede che

l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità di
cui all’articolo 127, comma 5, cod.proc.pen., tutte ipotesi relative alla violazione
delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di
consiglio.
La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito come esulino dalla
possibilità di assoggettare al ricorso tutte le questioni attinenti al merito ovvero
alla congruenza della motivazione (v. Cass. Sez. IV 8 aprile 2008 n. 22297).
3. In fatto, questa volta, la ricorrente parte offesa non si duole in merito
alla pretesa violazione di legge nascente dal mancato rispetto del contraddittorio,
che non vi è stata essendosi regolarmente svolta l’udienza di comparizione delle
parti, ma limitandosi, viceversa, ad affermare l’illegittimità della disposta
archiviazione per questioni di merito (esercizio dell’azione penale, motivazione in
tema di prove).
4.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente

condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 aprile 2016.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la parte

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