Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29100 del 30/01/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29100 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 635/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Massimo Galli, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio, quanto alla richiesta sospensione condizionale della pena;
udito il difensore dell’imputato avv. °mini Andrea, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso, evidenziando che, nelle more, il processo
si è prescritto;
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 19.12.2013 la Corte di Appello di Milano

A.A. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di
reclusione, per i reati di violazione di domicilio, violenza privata, lesioni
aggravate e danneggiamento in danno di B.B. e di
D.D..
2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha
proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale
lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’omessa concessione della
sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 606, primo comma
lett. e) c.p.p. e l’erronea applicazione della legge penale al riguardo, ai
sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p.; in particolare, il ricorrente,
con specifico motivo di appello chiedeva concedersi il beneficio della
sospensione condizionale della pena, sottolineando come il primo Giudice
non avesse assolutamente motivato la propria sentenza sul punto, ma la
Corte territoriale, nel respingere l’impugnazione proposta e nel confermare
la sentenza citata, nulla osservava al riguardo, se non che “in ordine alla
richiesta di sospensione condizionale della pena, i due precedenti penali da
cui il prevenuto è gravato non consentono la concessione del beneficio”; la
valutazione in questione non è corretta, atteso che

nessuna delle

condizioni ostative previste dalla legge sussisteva nel caso in specie, non
avendo mai il ricorrente goduto del beneficio in questione ed avendo
riportato una sola condanna per delitto, ma a pena pecuniaria, come risulta
dal certificato penale in atti, che indica una multa di euro 697,00 per
ingiurie, nonché un’ ammenda (comminata con decreto penale) di euro
2.600,00 per violazione delle norme antinfor
‘bnistiche ed un decreto penale
per fatti successivi a quello in esame, con condanna ad euro 1.560,00 di
ammenda per guida in stato d’ebbrezza; ove l’espressione utilizzata dalla
Corte d’Appello si debba intendere nel senso che i precedenti, pur
astrattamente compatibili con la sospensione condizionale, non lo siano in
concreto, perché espressione di una personalità del reo che non lo rende
meritevole del beneficio, sussiste una totale carenza di motivazione,
1

confermava la sentenza del Tribunale di Monza del 24.1.2012, con la quale

atteso che l’unico richiamo è appunto ai precedenti penali, senza alcuna
indicazione, seppure sintetica, delle ragioni per le quali essi siano stati
ritenuti sintomatici di una propensione a delinquere, tale da fondare una
prognosi negativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte
territoriale nell’esaminare la richiesta di sospensione condizionale della pena

non consentono la concessione del beneficio e la presenza di tale valutazione
implica in sé che non può farsi questione di motivazione omessa.
Pe
Non vengono in rilievo nel contesto precisato i presupposti ‘l’imputato
poteva accedere in via astratta al beneficio in questione, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p., stante la presenza di
precedenti condanne a pena pecuniaria all’uopo non ostative, bensì rileva la
valutazione in concreto effettuata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto
ostativi ad una prognosi favorevole di non recidività i due precedenti penali,
con ciò dimostrando di aver considerato nel merito la richiesta, ritenendo
assorbente la capacità a delinquere dell’imputato, desunta appunto dai
precedenti penali da cui è gravato (quantunque non ostativi in linea astratta
alla concessione del beneficio).
D’altra parte, il giudice, nel valutare la richiesta di sospensione
condizionale della pena, deve avere riguardo ai criteri indicati dall’art. 133
c.p., sulla base dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 164 c.p., con la
conseguenza che il giudizio prognostico sfavorevole alla concessione del
beneficio può essere ancorato anche solo al requisito della personalità
negativa dell’imputato desunta dai suoi precedenti.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.1.2015

ha evidenziato come i due precedenti penali da cui l’imputato risulta gravato

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