Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29100 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29100 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGO MASSIMO N. IL 20/09/1959
avverso la sentenza n. 1960/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

,

Motivi della decisione
Longo Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Roma in data 3.10.2012, con la quale, in parziale riforma della
sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma il 6.10.2011, in ordine alla
violazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, riconosciuta l’ipotesi di cui al V comma,
dell’art. 73, cit., è stata rideterminata la pena originariamente inflitta in anni
quattro di reclusione ed C 4.000,00 di multa.

motivazionale.
Il ricorso è inammissibile.
Il deducente, invero, non propone alcuno specifico motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata. E
questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni
in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Si osserva poi, che l’entità della pena inflitta risulta congrua, anche in
considerazione delle sopravvenute modifiche normative.
Come noto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12
febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in
rilievo è quella prevista dal d.P.R. n. 309/1990, nella versione antecedente alle
modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di talché la pena per le c.d. droghe pesanti, ai
sensi dell’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, va da uno a sei anni di reclusione,
oltre la multa.
Nel caso di specie è stata infatti applicata l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V,
d.P.R. n. 309/1990, in riferimento alla detenzione a fine di spaccio di sostanza
stupefacente di tipo eroina. Devono allora richiamarsi pure le modifiche introdotte
all’art. 73, comma V, cit., dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146,
convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014,
n.10. Ai fini di interesse, si rileva che a seguito delle richiamate modifiche è oggi
prevista, per l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V, cit., la pena della reclusione da
uno a cinque anni, oltre la multa.
L’ordine di considerazioni che precede induce conclusivamente a rilevare che
le sopravvenute modifiche normative non risultano rilevanti, rispetto alla pena
inflitta nel caso di specie; ed invero, i giudici del gravame hanno fissato la pena
base in anni tre di reclusione – rispetto alla pluralità di cessioni di sostanze
stupefacente di cocaina ed eroina – misura di pena che si colloca sostanzialmente

Con unico motivo il ricorrente deduce del tutto genericamente il vizio

nella fascia mediana, anche rispetto alla più favorevole cornice edittale di
riferimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

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