Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2910 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2910 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MORVILLO GIUSEPPINA N. IL 01/02/1954
avverso la sentenza n. 1229/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 07/12/2012

OSSERVA
1) Con sentenza del 19.4.2012 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza
del Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, del 20.122010, con la quale
Morvillo Giuseppina, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era
stata condannata alla pena di anni 2 di reclusione ed curo 2.000,00 di multa per il
reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di lieve entità di cui al
comma V dichiarata prevalente sulla contestata recidiva.
Ricorre per cassazione Morvillo Giuseppina, denunciando la illogicità della motivazione
in punto di trattamento sanzionatorio.
2) Il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.
2.1) Va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini
del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una
analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
Non è necessario, quindi, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva,
dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere
discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza
ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri
elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano
implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di
secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di
gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di
rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e
le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento
(cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del 3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
La Corte territoriale ha ritenuto che la personalità negativa dell’imputata, quale
emergeva dai precedenti penali, di cui uno anche specifico, non consentisse il
riconoscimento dell’invocato beneficio, anche per l’assenza di elementi di segno
positivo apprezzabili.
La pena irrogata è stata poi ritenuta congrua ed adeguata all’entità del fatto non solo
in relazione alla qualità della sostanza stupefacente, ma anche in riferimento al
numero di dosi possedute ed alla capacità a delinquere dell’imputata.
2.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2012
DEPOSITATA

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