Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2910 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2910 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BLASI LUCIA (ANCHE PCN) N. IL 10/02/1971
avverso la sentenza n. 7/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MAGLIE, del
07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
_Ye2 c.)
che ha concluso per
c’ t-tre-i.»6

9.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2013

su

FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Blasi Lucia, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce- Sezione distaccata di
Maglie-, in data 7 giugno 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in
ordine ai reati di percosse e minacce, commessi 25 febbraio 2007, in danno di Blasi Pasquale Luigi .
Anche tale ultimo soggetto, peraltro, era stato condannato, nello stesso processo, in ordine al reato di
lesioni personali volontarie, in danno di Blasi Antonio.
I fatti si erano svolti nel contesto di rapporti assai tesi da tempo fra le famiglie di pertinenza di ciascun

Deduce
1)

la erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione.
I giudici del merito avevano ritenuto sufficienti le dichiarazioni della persona offesa, contenute nella
querela e le dichiarazioni di tale Blasi Giorgio; non anche le opposte affermazioni di De Pascalis
Paolo.
Tuttavia era stata disattesa la regola di giudizio, desumibile anche dalla sentenza n. 82 del 2004 della
Corte costituzionale, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile,
debbono essere sottoposte ad un vaglio critico particolarmente accurato quando manifestano
incoerenze e illogicità.
Oltre a ciò, ad avviso della difesa – che a tal fine riporta nel ricorso il contenuto delle dichiarazioni di
Blasi Giorgio- costui non ha reso alcuna affermazione concernente il reato contestato all’imputata,
avendo deposto soltanto in relazione alla condotta ingiuriosa oggetto di imputazione a carico di Blasi
Pasquale Luigi.
Ciò posto, le dichiarazioni del tutto liberatorie di De Pascalis Paolo avrebbero dovuto assumere una
ben diversa pregnanza probatoria, tale, quantomeno, da integrare il ragionevole dubbio.
Nel merito, poi, la difesa evidenzia che la condotta accertata a carico dell’imputata è stata soltanto
quella di avere tentato di strappare un registratore dalle mani di Blasi Pascale Luigi: comportamento
incapace di provocare quella sensazione fisica di dolore che costituisce l’elemento di connotazione
del reato di percosse.
Quanto al reato di minacce, la difesa fà presente che la affermazione “ti farò costare le liti giudiziarie
in corso C 100″ non integra neppure gli estremi della prospettazione di un male ingiusto capace di
turbare la tranquillità della persona offesa, tanto più che si sarebbe trattato di un danno dipendente
dalla decisione di un’autorità giudiziaria;

2)

l’erronea applicazione dell’articolo 62 bis c.p. e il vizio della motivazione in relazione alla mancata
concessione le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è fondato.
L’esame della deposizione di Blasi Giorgio evidenzia che tale teste non si espresse in alcun modo sulla
condotta di Blasi Lucia, investendo, le sue dichiarazioni , la sola posizione di Blasi Luigi Pasquale,come
fondatamente denunciato dalla ricorrente,
E’ corretto pertanto, il rilievo della impugnante secondo cui le accuse di Blasi Luigi Pasquale, persona offesa
ma anche — pacificamente – imputato in procedimento connesso o collegato, necessitavano di riscontri
obiettivi e individualizzanti secondo la regola di giudizio posta dall’art. 192 commi 3 e 4 cpp : riscontri che,

imputato, tali da avere comportato anche l’insorgere di altri processi.

nella specie, sono stati individuati erroneamente nelle dichiarazioni di Blasi Giorgio, in realtà del tutto non
pertinenti.
Ad analoga conclusione si perviene anche notando come, cadendo l’elemento probante costituito dalle
menzionate dichiarazioni di Blasi Giorgio, si rende necessario comunque procedere a rinnovata valutazione
delle affermazioni accusatorie della persona offesa, costituita parte civile, e pertanto portatrice di specifico
interesse nel processo, anche alla luce delle diverse dichiarazioni del teste a difesa.
Fondata è anche la doglianza — formulata per la prima volta a questa Corte, deve ritenersi ai sensi dell’art.
129 cpp, – sulla oggettiva impossibilità di configurare, nel caso di specie, il reato di minacce.
illegittima anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con
l’intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l’altrui volontà e di ottenere risultati non
consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'”an” o nel “quantum” o “quando” (vedi rv 256219).
Viceversa, non si realizza una minaccia penalmente apprezzabile nel caso in cui questa sia legittima e tenda
a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico ( v. rv 189680).
Nella specie, tale profilo non risulta in alcun modo considerato dal giudice del merito, nonostante che, dalla
semplice formulazione del capo di imputazione, si evincerebbe, semmai, la già avvenuta attivazione della
causa civile e la prospettazione di un esborso, non solo non manifestamente illegittimo, ma anche
contento nella entità e dunque tale da non far emergere, ictu oculi, la sproporzione nell’esercizio del
diritto.
Anche sotto tale profilo la sentenza deve essere annullata affinché il giudice effettui la propria valutazione
in diritto uniformandosi ai principi enunciati.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013
Il Presid nte

il Cons. est.

E’ noto che la costante giurisprudenza della Corte di legittimità sottolinea come costituisca intimidazione

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