Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 291 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 291 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Francesco,

Vastola

nato a San Valentino Torio (SA)

il

27.4.1965, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Salerno, in data l ottobre 2010, di
parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Nocera inferiore, in data 9 giugno 2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso, con il quale il ricorrente deduce che la
sentenza medesima è stata erroneamente notificata
all’imputato irreperibile e che egli è venuto a
conoscenza del processo solo in data 12/13 marzo
2012;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal

Data Udienza: 15/11/2013

consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Mario
Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

ha proposto ricorso per cassazioneJha presentato
anche incidente di esecuzione con gli stessi motivi
e che la Corte di Appello di Salerno, quale giudice
dell’esecuzione ha dichiarato, con provvedimento
del 30 novembre 2012, la non esecutività della
sentenza suddetta, ordinando la rinnovazione della
notifica a Vastola Francesco dell’avviso di
deposito;
Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso deve
considerarsi inammissibile, perché non consentito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso
consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso, al versamento della somma,
che si ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

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Rilevato che nella stessa data in cui il ricorrente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013.
L’estensore

Il PresideD,10015

3

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