Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29099 del 20/04/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29099 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

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sul ricorso proposto da:
MUSARRA ALESSANDRO N. IL 10/03/1983
avverso la sentenza n. 1990/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

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RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Musarra
Alessandro per i reati di lesioni personali e violenza privata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

prima della sentenza impugnata; l’illogicità della motivazione in merito
all’affermazione della penale responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte
offesa; l’illogicità della motivazione in merito alla mancata concessione del
beneficio della non menzione della condanna;
– che risultano, infine, pervenuti motivi aggiunti con i quali s’insiste per la
nullità del giudizio di primo grado per omesso avviso di un rinvio dell’udienza,
per l’accertamento della prescrizione nonché per l’applicazione della causa di non
punibilità di cui all’articolo 131 bis cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va accolto essendo maturato il termine di prescrizione degli
ascritti reati già alla data dell’impugnata sentenza e ogni altra doglianza
assorbita e non essendo le stesse manifestamente infondate;
– invero, i reati, commessi il 29 agosto 2006, hanno avuto quale termine
ordinario di prescrizione, ai sensi degli articoli 157 e 161 cod.pen. quello di anni
sette e mesi sei con termine, quindi, al 1 marzo 2014 cui devono aggiungersi
giorni sessanta d’interruzione per legittimo impedimento all’udienza del 27
maggio 2010 e termine finale, quindi, al 1 maggio 2014 prima della emanazione
della sentenza impugnata in data 27 maggio 2014;
– che, in definitiva, deve procedersi all’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza per essere gli ascritti reati estinti per intervenuta
prescrizione;
P. T. M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono
estinti per prescrizione.
Così deciso il 20 aprile 2016.

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando la prescrizione dei reati

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