Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29095 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29095 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
LONTANO IVO N. IL 19/01/1942
avverso la sentenza n. 270/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
24/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
l /sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

<=1_` Data Udienza: 03/05/2013 4. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che In questa sede si rende deducibile solo il vizio di violazione di legge e che in tale nozione rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicita' o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimita' nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita" della motivazione (ex multis Sez. 5, 11.1.2007, Ladiana ed altro, RV 236255). Ora per quanto concerne il fumus del reato, se è vero che questa Sezione si è già pronunciata nel senso che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici", ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A). (Sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007 Rv. 238462), è altresì vero che nella specie il tribunale ha escluso con valutazione di merito insindacabile in questa sede che vi fossero le prove di un frazionamento immobiliare ben potendo - secondo la valutazione del tribunale - le opere realizzate essere destinate ad una migliore utilizzazione dell'unica unità abitativa. Di conseguenza ha escluso in radice il giudicante anche la possibilità di inferire nella specie anche un aumento del carico urbanistico. Poiché sub specie di vizio di violazione di legge il PM ricorrente denuncia in realtà in questa sede un vizio di motivazione contestando la concludenza degli elementi indiziari rispetto alla tesi sostenuta dal tribunale e poiché la motivazione sul punto non può essere ritenuta apparente, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. PQM La Corte Suprema di Cassazione ciV Dichiara inammissibile il ricorso. alt 1. Il procuratore della Repubblica di Firenze propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Firenze accogliendo la richiesta di Lontano Ivo, ha ordinato il dissequestro dell'immobile. Nei confronti di Lontano, proprietario e committente dei lavori, si era proceduto per avere effettuato, in assenza del permesso costruire, un insieme di opere interne tra le quali la chiusura di un sottoscala e la trasformazione di un ripostiglio in cucina con lavello, piano cottura e frigorifero, nonché la creazione ex novo di un bagno, un frazionamento della preesistente unità immobiliare così realizzando una nuova unità immobiliare articolata su un ingresso soggiorno cucinotto camera e bagno. 2. Il tribunale del riesame ha ritenuto le opere di carattere meramente interno, evidenziando l'assenza di modifiche strutturali, di aumento di superficie utili, di modifiche della sagoma esterna dell'edificio ed ha escluso esservi la prova dell'aumento delle unità abitative ed ha ritenuto insufficiente l'apposizione nel locale originariamente destinato a ripostiglio di un lavello, di un piano cottura di un frigorifero nonchè la realizzazione nel piano seminterrato di un piccolo bagno. Inoltre rileva inoltre che non risulta dimostrata alcuna modifica del nucleo familiare abitante nell'immobile. 3. Il procuratore della Repubblica deduce in questa sede la violazione di legge evidenziando che lo stesso tribunale ha richiamato in motivazione l'informativa della polizia municipale con la quale si era evidenziata la realizzazione per effetto dei lavori accertati di un ambiente nuovo nell'immobile e che la circostanza che non vi fosse stata alcuna modifica del nucleo familiare abitante non comportava il venir meno dell'aumento del carico urbanistico. Così deciso in Roma il 3.5.2013.

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