Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29094 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29094 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI FRANCO N. IL 05/08/1951
avverso l’ordinanza n. 180/2018 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
04/01/2013
sel
oitr la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
1 /sentite le conclusioni del PG Dott. h e. —
c5,1231…

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 03/05/2013

Il

Considerato in diritto
5. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza del riesame non può essere, infatti, condivisa.
Nella specie non si pone per la persona sottoposta ad indagine un problema di
legittimazione al ricorso.
L’articolo 355 co. 3 c.p.p. indica, infatti, espressamente i soggetti legittimati
all’impugnazione del decreto di convalida del sequestro e tra questi ultimi
espressamente ricomprende la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
Il tribunale solleva come detto in precedenza il problema dell’interesse al ricorso
sostenendo che solo il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo
avrebbe potuto richiedere la restituzione dell’autocarro in favore di quest’ultima.
Il ragionamento non può essere condiviso.
Va anzitutto rilevato che il tema dell’interesse a ricorrere è stato affrontato dalla Corte
nell’ambito di giudizi che hanno specificamente riguardato l’ambito applicativo dell’art.
257 (concernente il riesame del decreto di sequestro probatorio), e dell’art. 322 del
codice di rito (avente per oggetto il riesame del decreto di sequestro preventivo),
disposizioni queste ultime che ricalcano la formulazione del comma 3 dell’art. 355
c.p.p. ancorchè facciano espresso riferimento all’imputato e non alla persona
sottoposta ad indagini.
Sul punto si registrano tUttZgar diversi orientamenti interpretativi.

1. Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale di Brescia dichiarava inammissibile la
richiesta di riesame presentata dal difensore di Rossi Franco avverso il decreto del 21
novembre 2012 con il quale la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale
aveva convalidato il sequestro dell’autocarro Iveco intestato alla società R & R. Sri di
Treviolo.
Il sequestro risulta operato per violazione dell’articolo 256 dLgs 152/06 in quanto
nell’ambito di un controllo presso la sede dell’impresa ICM S.r.l. esercente attività di
commercio di metalli al momento del sequestro, si era accertato che l’autocarro era
carico di rame sguainato ed, inoltre, che la società R & R aveva l’autorizzazione per
riceverlo e lavorarlo ma non anche per trasformarlo in non rifiuto ed, infine, che
mancava il formulario di identificazione dei rifiuti prescritto nel caso di specie avendo
la società una mera autorizzazione semplificata ex articolo 216 DLgs 152/06.
2. Rossi Franco aveva chiesto dinanzi al tribunale l’annullamento dell’impugnata
decreto di convalida e la restituzione del suddetto veicolo alla società titolare.
3. Il tribunale, dopo aver premesso che l’autocarro apparteneva pacificamente alla
società R & R. Srl di Treviolo e che il Rossi era invece la persona alla quale l’autocarro
era stato sequestrato e nei cui confronti erano svolte le indagini, pur riconoscendo che
quest’ultimo era portatore di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del
gravame in quanto detentore del bene al momento del sequestro e soggetto
personalmente pregiudicato dal titolo ablativo per essere socio al 50% della società
proprietaria del veicolo, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame sul rilievo che
il ricorrente aveva impugnato il decreto di convalida del sequestro non nel proprio
interesse ma in quello della società R & R della quale era socio al 50%, ma non
rappresentante legale. E ciò avendo chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato “con conseguente restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto R & R
s. r. I.
4. Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge osservando che l’articolo
355 comma 3 cpp indica quali soggetti legittimati ad interporre l’istanza di riesame la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, il suo difensore, la persona alla
quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione. Fa
inoltre rilevare che la richiesta di annullamento del provvedimento di convalida era del
tutto autonoma rispetto a quella di restituzione e che l’interesse ad impugnare
dell’indagato sul punto prescinde del tutto dall’interesse alla restituzione della cosa.

Secondo alcune decisioni sussiste comunque l’interesse dell’indagato alla
impugnazione del decreto di sequestro in quanto quest’ultimo ma può essere
contestato ogni qual volta venga in discussione la natura del reato o la qualificazione
giuridica del fatto o comunque sia configurabile un’influenza sul procedimento penale
(ex multis Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005 Rv. 231374).
In altre occasioni si è ritenuta necessaria invece la dimostrazione di un interesse
concreto e reale alla restituzione che va misurato sulla possibilità del dissequestro, a
prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni (così Sez. 2, n. 32977
del 14/06/2011 Rv. 251091) o sulla esistenza di una lesione nella sua sfera giuridica e
che l’eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l’effetto di
render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (così,
ad esempio, Sez. 6, Ordinanza n. 41682 del 30/10/2008 Rv. 241921).
Vi è tuttavia un dato comune agli orientamenti citati e che vale, ovviamente, anche
nel caso di convalida del sequestro, cioè, che non può comunque essere ritenuto
inammissibile la richiesta di riesame del sequestro se vi è un interesse alla pronuncia
e che l’interesse è sempre ravvisabile per il solo fatto che l’istante consegua un
risultato giuridicamente favorevole.
Il risultato giuridicamente favorevole può anche prescindere tuttavia dalla diretta
restituzione del bene, come dimostra il caso di specie.
Lo stesso tribunale riconosce, infatti, che l’istante è titolare al 50% della società
proprietaria del veicolo in sequestro e, pertanto, è innegabile che la restituzione del
veicolo costituisca per quest’ultimo risultato giuridicamente favorevole in quanto a
beneficiare di essa è la società di cui è socio al 50% cui è indubbiamente di
pregiudizio per l’attività da svolgere il mancato utilizzo del veicolo.
Va conclusivamente disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con
conseguente rinvio al tribunale di Brescia.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma il 3.5.2013

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