Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29093 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29093 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN BRAHIM HAIKUL N. IL 13/12/1982
avverso la sentenza n. 3919/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/04/2014

(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Ben Brahim Haikul in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 comma quinto d.PR. 309/90 (detenzione al fine di
spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina), ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per

trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e con riguardo alla
misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a
pena espiata ex art.86 d.PR.309/90.
ex

Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia

e convincente risposta e mira ad

una diversa ricostruzione del

fatto preclusa al giudice di

legittimità. Una volta infatti

che il giudice di merito abbia

chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Bologna, evidenziando la gravità del fatto e l’elevata
pericolosità sociale dell’imputato, che ha commesso il reato dopo
che era stato scarcerato solo da due mesi per una condanna per
spaccio di stupefacenti.
Per quanto poi attiene al secondo motivo relativo alla misura di
sicurezza della espulsione, lo stesso è inammissibile in quanto la
questione non è stata prospettata in sede di appello.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
Il Presidente

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