Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29093 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29093 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDI PALMINA N. IL 22/03/1934
RICCIARELLI LIVIANO N. IL 18/11/1959
avverso la sentenza n. 8/2014 TRIBUNALE di PISTOIA, del
24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

REGISTRO GENERALE
N. 23502/2015

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Pistoia ha confermato la
sentenza di primo grado con la quale Lombardi Palmina e Ricciarelli Liviano erano
stati condannati rispettivamente per i delitti di percosse e minacce in danno di
Maestroni Sestilia;

entrambi gli imputati, personalmente, denunciando una violazione di legge con
particolare riferimento all’affermazione della penale responsabilità basata sulle
dichiarazioni della parte offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto il motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito e, per altro verso, non vale a
scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

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