Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29091 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29091 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 23/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI EMANUEL N. IL 02/10/1987
MERCURIALI SARA N. IL 31/07/1987
avverso la sentenza n. 4133/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Qm/-

Osserva
Ricorrono per cassazione Bianchi Emanuel e Mercuriali Sara avverso la sentenza emessa
in data 20.4.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in data
10.4.2008 del Tribunale di Ravenna che li aveva condannati alle rispettive per di anni 5 di
reclusione ed C 23.000,00 ed anni 4 di reclusione ed C 17.400,00 di multa per il reato di
cui all’art. 73 dPR 309/1990 (detenzione illegale in concorso di cocaina, eroina ed
hashish: commesso il 7.4.2008).
Deducono il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed
aspecifica.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa
sede sostanzialmente le medesime doglianze, rappresentate dinanzi alla Corte territoriale
e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile, laddove ha spiegato come non ricorressero i presupposti della
minore ipotesi di cui al 5° comma dell’art. 73 dPR cit.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Per altro verso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa di
settore, come costantemente interpretata dalla Corte di legittimità, secondo la quale in
tema di sostanze stupefacenti, ai fini della ravvisabilità o meno dell’ipotesi attenuata di
cui all’art. 73, 5° comma dPR 309/1990, il giudice è tenuto a complessivamente valutare
tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa):
dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno
solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di
“lieve entità” (di recente, Cass. pen. Sez. IV, n. 43399 del 12.11.2010 Rv. 248947).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

2

(ora ipotesi autonoma di reato) di cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990.

186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00
per ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE

PROCESSUALI E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 23.4.2014

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