Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29091 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29091 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRELLI EUGENIO N. IL 24/09/1979
BRAMBILLA PISONI FRANCESCO N. IL 17/04/1981
DE MATTEIS FRANCESCO N. IL 30/05/1980
avverso la sentenza n. 173/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce ha
parzialmente confermato la sentenza di primo grado ed ha mantenuto ferma la
condanna di Petrelli Eugenio, Brambilla Pisoni Francesco e De Matteis Francesco
per il solo reato di violenza privata;

mezzo del comune difensore, deducendo una violazione di legge in merito alla
ricostruzione dei fatti di causa e all’affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto giova rammentare,
in punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione,
quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia
pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395); il che non è avvenuto nel caso di specie ove la
Corte territoriale ha dato ampiamente e logicamente conto della sussistenza
dell’ascritto reato;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta, altresì, le
conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 aprile 2016.

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati, a

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