Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29090 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29090 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDILLI ROBERTO N. IL 31/03/1976
avverso la sentenza n. 5013/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 23/04/2014
Osserva
Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Cardilli Roberto avverso la sentenza
emessa in data 30.3.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in
data 13.10.2008 del Tribunale di Rimini che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva
condannato il predetto, con attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di
un anno e sei mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa di reclusione per il reato di cui
all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (detenzione illegale di 20 gr. di cocaina con principio
attivo del 90%: fatto del 12.5.2008).
elementi costitutivi del reato contestato, con particolare riguardo al ritenuto uso non
esclusivamente personale dello stupefacente, la cui prova ricadeva sull’accusa.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed
aspecifica.
Il Giudice a quo ha fornito congrua e corretta motivazione in ordine alla penale
responsabilità dell’imputato -oggetto di analogo motivo di appello- la cui attività di
spaccio era a sufficienza comprovata in considerazione del quantitativo di stupefacente,
della sua purezza, del denaro posseduto, pur in assenza di fonti di reddito, e della
strumentazione (nastro isolante) rinvenuto nella sua abitazione nonché dal sequestro,
avvenuto in una precedente occasione, di altra cospicua somma di denaro e di un
bilancino di precisione.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 23.4.2014
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza degli