Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2909 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2909 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOURAS NOUREDDINE N. IL 02/09/1980
avverso la sentenza n. 1657/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO /N

Farro

E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il 21/03/2012, in
riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Savona, in data 15/03/2011 appellata da Bouras Noureddine, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990

(come contestato in atti) e condannato alla pena di anni tre di

reclusione ed C 14.000,00 di multa – revocava l’ordine di espulsione.

legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla misura della pena.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione (vedi
sentenza 2° grado pag. 1)

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Bouras
Noureddine con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 07 Dicembre 2012

Il Componente estensore

Il P esidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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