Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2909 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2909 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
PILLITTERI ANTONINO N. IL 06/11/1979
avverso la sentenza n. 23/2010 GIUDICE DI PACE di PIANA DEGLI
ALBANESI, del 08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott.
o
che ha concluso per acc0j40~4- ; 4″ lA

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2013

Fatto e diritto

Ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, avverso la
sentenza del Giudice di pace di Piana degli Albanesi, in data 8 maggio 2012, con la quale è stato assolto
Pillitteri Antonino del reato di minacce, commesso in danno di Pecoraro Vito, il 3 marzo 2010.
La assoluzione è stata motivata alla luce della ritenuta insufficienza delle sole dichiarazioni accusatorie della
persona offesa.

modo giustificata.
Lo stesso lamenta anche l’erronea indicazione, nel dispositivo, della formula dell’insufficienza di prove.
Il ricorso è fondato, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale di udienza.
Invero, il primo motivo coglie nel segno, posto che il Giudice di pace non si è attenuto al principio di diritto
che pure ha ricordato nella motivazione della propria sentenza: quello cioè, secondo cui anche le sole
dichiarazioni della persona offesa dal reato possono essere sufficienti per l’affermazione di responsabilità,
purché rigorosamente vagliate.
Nel caso di specie, tale doverosa disamina risulta del tutto omessa, non essendo stato chiarito, dal giudice
di primo grado, la ragione per la quale le dichiarazioni del Pecoraro, seppure non assistite dal conforto di
elementi probatori o indiziario ulteriori, non rispondessero ai criteri di affidabilità e credibilità che la
giurisprudenza ha elaborato e che, in linea di principio, possono risultare osservati anche in presenza delle
sole dichiarazioni della stessa persona offesa.
Per la emenda della motivazione mancante, si impone l’annullamento con rinvio.
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Piana degli Albanesi per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013

Deduce il ricorrente che la affermata insufficienza delle dichiarazioni del denunciante è apodittica e in alcun

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