Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29089 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29089 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHOKRI KAMEKOM N. IL 28/09/1980
avverso la sentenza n. 1449/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

Fatto e diritto

SKHOKRI KAMEKOM ricorre sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando
quella di primo grado [assoluzione per il reato di cui all’articolo 14 comma 5 ter del
decreto legislativo n. 286 del 1998], lo ha peraltro riconosciuto colpevole dei residui
reati contestatigli [violazioni plurime in continuazione dell’articolo 73 del dpr n. 309 del

attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73, dpr.309/90 ], rideterminando la pena in mesi
dieci e giorni 20 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ( fatti risalenti in data prossima
ed anteriore al 20.11.2007).

Con il ricorso censura il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena,
motivato dal giudicante in ragione principalmente della non occasionalità delle condotte
criminose, oltre che sul comportamento processuale [ammissione solo di quanto
direttamente percepito dagli operanti] e sulla condizione di clandestino in Italia [necessità
di procurarsi illecitamente i mezzi di sostentamento].

La censura proposta è manifestamente infondata, a fronte di motivazione corretta e
satisfattiva.

E’ pur vero, infatti, che il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena
non potrebbe essere motivato facendo esclusivo riferimento alla “clandestinità”
dell’imputato [Sezione IV, 10 maggio 2012, Ciobanu], ma qui il giudicante ha più
ampiamente motivato, fornendo, nei termini suddetti, in modo corretto una spiegazione
sul giudizio prognostico sfavorevole a supporto del diniego del beneficio.

Va verificata peraltro l’applicabilità del novum normativo.

1990 con riferimento a cessioni di eroina, per le quali è stata riconosciuta circostanza

Sul punto, merita ricordare le regole già dettate da questa Corte per le diverse situazioni.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha comportato il
ritorno alla disciplina sanzionatoria prevista nell’articolo 73, commi 1 e 4, del dpr 9
ottobre 1990 n. 309, e dell’approvazione del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146,
convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che, a sua volta, ha trasformato in reato
autonomo il fatto di “lieve entità” di cui al comma 5 dell’articolo 73, intervenendo sulla
relativa disciplina sanzionatoria, la questione della norma più favorevole applicabile ai
fatti commessi nella vigenza della legge n 49 del 2006, su cui è intervenuta la

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declaratoria di incostituzionalità [ossia per i fatti commessi dal 28 febbraio 2006 al 24
dicembre 2013], va risolta, infatti, di volta in volta, distinguendo tra diverse situazioni.

Pertanto, quanto ai fatti “non lievi”, trova applicazione la legge n. 49 del 2006 ove si
tratti di droga pesante, in quanto la norma dichiarata incostituzionale ( ossia l’art. 73,
comma 1, nella formulazione della predetta legge cd. Fini-Giovanardi) prevede una pena
( da 6 a 20 anni) inferiore nel minimo a quella ( da 8 a 20 anni) della precedente legge

droga leggera, trova applicazione, invece, l’articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del
1990, in quanto la pena prevista ( da 2 a 6 anni) è inferiore a quella ( da 6 a 20 anni)
prevista dalla legge Fini- Giovanardi del 2006 .

Quanto ai fatti “lievi”, ove trattasi di droga pesante [è il caso qui di interesse], in ogni
caso ( qualunque sia stato l’esito del giudizio di comparazione della circostanza
attenuante speciale) risulta in ogni caso più favorevole la disciplina introdotta con il
decreto legge n. 146 del 2013, che prevede una pena da 1 a 5 anni ; ove si tratti di droga
leggera, assume rilievo, invece, l’esito dell’eventuale giudizio di comparazione di cui
all’articolo 69 c.p., giacchè, ove questo abbia visto assegnare prevalenza alla circostanza
attenuante speciale, norma più favorevole risulterà il comma 5 del dpr n. 309 del 1990,
come introdotto dall’articolo 14 della legge n. 162 del 1990, che stabilisce la pena da 6
mesi a 4 anni ( la legge Giovanardi- Fini, prevede la pena da 1 a 6 anni, il nuovo decreto
legge da 1 a 5 anni); ove, al contrario, il giudizio di bilanciamento abbia visto
equivalente o subvalente la circostanza del fatto lieve, risulterà più favorevole la norma
introdotta dal decreto legge n. 146 del 2013 [ Sezione IV, 28 febbraio 2014- 24 marzo
2014 n. 13903, Spampinato.]

Venendo alla situazione in esame, ritiene il Collegio che nella specie la pena base è stata
determinata al minimo edittale, onde può ritenersi che non rilevi il nuovo, inferiore, limite
massimo; né il reato risulta prescritto in base ai più favorevoli termini di prescrizione
collegati alla nuova qualificazione giuridica del reato.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero.

del 1990, cd. Iervolino Vassalli ed è, pertanto, più favorevole per l’imputato; nel caso di

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

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