Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29089 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29089 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANARO ANTONIO N. IL 04/11/1984
avverso la sentenza n. 1097/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

,9)

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato
la sentenza di prime cure che aveva condannato Campanaro Antonio per il reato
di inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale (articolo 75 comma 2 D.
Lvo 6/9/11 n. 159);

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge in
ordine alla omessa valutazione della necessità di procedere ad una nuova
valutazione di pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia,
da un lato, in una generica ed indebita contestazione dell’impugnata sentenza;
trattasi, inoltre di doglianza che- non tiene conto dell’assorbente considerazione
che in grado di appello non si era fatta questione sulla necessità di accertare la
sussistenza della pericolosità sociale, peraltro non pertinente alla commissione
del reato, ma sulla sussistenza o meno della presenza coatta nella propria
abitazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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