Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29088 del 11/04/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29088 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Della Fazia Anna Lina, nata a San Severo il 7.3.60
imputata art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 18.3.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visti i motivi aggiunti depositati il 29.3.14 nei quali ribadisce la richiesta di prescrizione;
osserva
Il ricorrente era stato condannato, in primo grado, alla pena di 5 anni e 6 mesi di
reclusione in relazione all’accusa di avere violato l’art. 73 T.U. stup. detenendo a fini di spaccio
69 gr di eroina e 0,5 gr di cocaina.
La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha riformato la sentenza riconducendo i
fatti nell’alveo del comma 5 e fissando la pena in 1 anno e sei mesi di reclusione, partendo da
una pena base di anni 2 e mesi 3 «già diminuita ai sensi del comma V», ridotta di un terzo per
le generiche.
Con il presente gravame, il condannato lamenta la sopraggiunta estinzione per
prescrizione del reato.
Data Udienza: 11/04/2014
L’argomento si rivela fondato alla luce del rilievo che, medio tempore, la disciplina sugli
stupefacenti è mutata in parte (v. D.L. 23.12.13 n.conv. L. 10/14) e, segnatamente, il comma 5
dell’art. 73 T.U. stup. è ora configurato come fattispecie autonoma punita con pena massima di
5 anni ditalché la prescrizione matura, come termine massimo, dopo 7 anni e mezzo dalla
commissione del reato.
Nella specie essa è avvenuta 1’11.10.97, pertanto, anche tenendo conto di eventuali
cause sospensive, essa, è sicuramente maturata alla data odierna e, per l’effetto, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio per detta causa.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014
Il Pr idente
P.Q.M.