Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29086 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29086 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGNONE SALVATORE N. IL 03/05/1976
avverso la sentenza n. 1044/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 17/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

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RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Magnone Salvatore
per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del

ricostruzione dei fatti di causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto giova rammentare,
in punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione,
quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia
pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395); il che non è avvenuto nel caso di specie ove il
ricorrente, peraltro, si limita a ripetere le contestazioni proposte con l’atto di
appello e sulle quali vi è stata logica e congrua motivazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta, altresì, le
conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 aprile 2016.

proprio difensore, deducendo una carenza di motivazione in merito alla

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