Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29086 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29086 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sinanaj Eduard, nato a Fier il 5.3.78
imputato art. 73 T.U. stup., art. 605 c.p. e 582, 585 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 4.7.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Il ricorrente è stato giudicato, in primo grado, con rito abbreviato per avere detenuto a
fini di spaccio 140 gr di cocaina e 300 gr. marijuana nonché per sequestro persona e lesioni
personali ed è stato condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 20.000 € di multa.
La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha ridotto, ex art. 133 c.p., la pena ad
anni 4 e mesi 4 di reclusione.
Con il gravame dinanzi a questa S.C., il ricorrente si duole del fatto che non gli sia stata
riconosciuta l’attenuante del comma 5 dell’art. 73 T.U. stup.
Il ricorso è inammissibile per la sua assoluta genericità e, comunque, perché in fatto.
La richiesta di riconoscimento dell’attenuante speciale viene formulata sulla base di
asserzioni indimostrate che cercano di indurre ad una interpretazione della vicenda in modo
diverso da come avvenuto. Egli, infatti, sostiene che una parte della droga rinvenuta era

Data Udienza: 11/04/2014

plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il Presi ente

destinata ad uso personale come dimostrato dal rinvenimento della droga su un tavolo insieme
agli strumenti abitualmente usati dagli assuntori di droga.
Il punto è che, alla medesima obiezione sviluppata dinanzi ai giudici di secondo grado,
questi ultimi hanno replicato compiutamente osservando che, anche ammesso che un parte
della droga fosse destinata ad uso personale o di gruppo, non basta ciò solo a considerare il
fatto come lieve e, quindi a ricondurlo nell’alveo del comma 5. In ogni caso, tanto la cosa è già
stata considerata dai giudici di merito che – come sottolinea la corte d’appello – il primo
giudice aveva già tarato la pena sul minimo edittale.
In sostanza, l’argomentazione difensiva, posta a sostegno del presente gravame è la
medesima già svolta in appello ed ha trovato più che congrua risposta da parte della Corte.
Tanto basta a giustificare, anche per altra ragione la presente declaratoria visto che è stato
sostenuto come, in una simile ipotesi, i motivi di ricorso sono “apparenti” ed aspecifici (ex

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