Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29085 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29085 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO ANDREA N. IL 18/02/1954
avverso la sentenza n. 3721/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Di Mauro Andrea
per il reato di cui all’articolo 483 cod.pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

incongrua circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’erronea
applicazione della legge riguardo alla valutazione delle emergenze istruttorie;
– che risulta, infine, pervenuta memoria integrativa, redatta nell’interesse
del ricorrente con la quale s’insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo di doglianza
sulla responsabilità si sostanzia in una generica ed indebita riproposizione delle
contestazioni circa la valutazione delle emergenze istruttorie, che non è più
possibile rimettere in discussione avanti questa Corte di legittimità;
– con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende
Così deciso il 20 aprile 2016.

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione

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