Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29085 del 11/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29085 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Tilsam Mohamed, nato a Rabat (Marocco) il 29.1.86
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia del 18.7.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 2 mesi 10 di reclusione e 12.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U.
309/90;
Rilevato che la presente impugnazione chiede semplicemente l’annullamento della
sentenza impugnata senza addurre a sostegno alcun motivo:
Considerato che, a mente dell’art. 581 lett. c) c.p.p. l’impugnazione deve contenere i
motivi e l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta;
Poiché l’art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. prescrive l’inammissibilità del gravame in caso
di inosservanza dell’art. 581 c.p.p.:
Data Udienza: 11/04/2014
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Il Pr sidente
Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014