Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29084 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29084 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMMARATA GIUSEPPE N. IL 12/12/1963 parte offesa nel
procedimento
c/
MIOSI GIAMPIERO N. IL 21/12/1974
avverso l’ordinanza n. 267/2015 TRIBUNALE di PALERMO, del
10/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con ordinanza del 10 aprile 2015 il Tribunale di Palermo ha escluso
la costituzione di parte civile di Cammarata Giuseppe nel giudizio a carico di
Miosi Giampiero;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte

mancata ammissione della costituzione della parte civile;
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile;

– che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal
processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in
cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente
incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale;
– che nella specie, peraltro, rientrava nei poteri del giudicante l’esclusione
della costituzione con riferimento alle modalità di presentazione dell’atto di
costituzione (v. Cass. Sez. VI 17 gennaio 2011 n. 8942) per cui neppure può
parlarsi di atto abnorme;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

offesa, a mezzo del proprio difensore, sostenendone l’illegittimità per l’erronea

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