Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29083 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29083 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Noviello Luigi, nato a Napoli il 9.12.62
imputato art. 2 L. 463/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze dell’11.1.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Il ricorrente è stato giudicato responsabile di omesso versamento delle trattenute a
titolo previdenziale operate sulle retribuzioni dei dipendenti nel periodo compreso tra il
gennaio ed il giugno 2005.
La sentenza di appello qui impugnata, ha ribadito il giudizio di responsabilità ma ha
dichiarato la estinzione delle prescrizioni per i periodi di gennaio e febbraio 2005 riducendo, di
conseguenza la pena.
Con il gravame, si deduce che la Corte ha errato nel computo della prescrizione e che
invece tutti i reati erano estinti alla data della sentenza di secondo grado. In ogni caso, ci si
duole della mancata assunzione di una prova decisiva visto che, all’epoca dell’avviso dell’INPS,
egli si trovava detenuto in carcere.

Data Udienza: 11/04/2014

E’ decisamente infondata, poi, la seconda censura del tutto generica al punto che non è
dato comprendere cosa esattamente il ricorrente intendesse dimostrare attraverso al
evocazione del fatto che era detenuto (se, ad esempio, una non meglio identificata omissione nelle notifiche
ovvero una impossibilità materiale ad adempiere a causa dello stato di detenzione).
La vaghezza della
deduzione è totale e, per l’effetto, giustificata la preannunciata declaratoria di inammissibilità.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il P esidente

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
I reati ascritti all’imputato, si prescrivevano in un arco di tempo compreso tra il 18.6.12
ed il 16.1.13 (vale a dire 7 anni 6 mesi decorrenti dal giorno 16 del mese successivo a ciascun mese di
contribuzione). A tali date, vanno aggiunti i tre mesi che, per legge ( art. 2, comma 1 bis L. 463/83),
consentono all’interessato di pagare ed impedire la sanzione penale. Non risultando ulteriori
cause di sospensione della prescrizione, pertanto, alla data di pronuncia della sentenza di
secondo grado (11.1.13) erano estinte solo le violazioni relative ai mesi di gennaio e febbraio
2005 (rispettivamente, il 16.11 ed il 16.12.12).

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